Sentenza del 21/10/2019 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Tremonti ambiente- Rilevazione automatica irregolarità - Statuto del Contribuente - Cartelle di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973. L'Amministrazione aveva disconosciuto un credito d'imposta IRES collegato alla detassazione del reddito imponibile prevista dalla cosiddetta Tremonti ambiente. La questione non riguardava un semplice errore materiale o di calcolo rilevabile direttamente dai dati dichiarati, ma richiedeva una valutazione giuridica sulla spettanza dell'agevolazione fiscale. Secondo il ricorrente, tale valutazione avrebbe dovuto essere svolta mediante un ordinario avviso di accertamento, con preventiva possibilità di interlocuzione, e non mediante diretta iscrizione a ruolo.
La decisione
La sentenza ha ritenuto nulla l'iscrizione a ruolo e, conseguentemente, la cartella di pagamento. Il controllo automatizzato è legittimo soltanto quando la maggiore imposta risulta da un controllo meramente cartolare dei dati dichiarati o dalla correzione di errori materiali e di calcolo. Quando, invece, l'Ufficio deve risolvere una questione interpretativa o compiere una valutazione giuridica sulla spettanza di un credito o di un'agevolazione, è necessario procedere con un avviso di accertamento. L'utilizzo del controllo automatizzato ha privato il contribuente della possibilità di discutere preventivamente la questione con l'Amministrazione finanziaria, in violazione dell'art. 6, comma 5, della legge 212/2000.
Norme richiamate
Art. 36-bis del DPR 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
La norma consente l'iscrizione diretta a ruolo quando la maggiore imposta deriva dal controllo dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, oppure dalla correzione di errori materiali e di calcolo. Non è applicabile per risolvere questioni giuridiche o valutazioni sulla spettanza di agevolazioni fiscali.
Art. 6, comma 5, della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo [...] qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
La disposizione tutela il contraddittorio preventivo quando la posizione dichiarativa presenta profili rilevanti o incerti. La mancata interlocuzione può determinare la nullità della cartella, soprattutto quando l'Amministrazione abbia risolto una questione interpretativa mediante semplice controllo automatizzato.
Normativa sulla Tremonti ambiente
La detassazione prevista dalla Tremonti ambiente e il relativo credito o beneficio fiscale non possono essere disconosciuti tramite controllo automatizzato se la verifica richiede un'interpretazione della normativa e una valutazione della concreta spettanza dell'agevolazione.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato può essere utilizzato per errori aritmetici, materiali o per dati già oggettivamente risultanti dalla dichiarazione; non può sostituire un avviso di accertamento quando occorre interpretare norme o valutare la spettanza di un'agevolazione.
- Il disconoscimento di un credito d'imposta o di un beneficio fiscale richiede normalmente un atto impositivo adeguatamente motivato quando non sia riconducibile a un errore meramente cartolare.
- Se esistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, il contribuente deve avere la possibilità di fornire chiarimenti e documenti prima dell'iscrizione a ruolo, secondo le garanzie dello Statuto del contribuente.
- Una cartella emessa dopo un controllo automatizzato avente a oggetto una questione giuridica complessa può essere contestata per difetto del corretto procedimento e per violazione del contraddittorio preventivo.
- La nullità non discende automaticamente dalla natura agevolativa della pretesa: occorre verificare concretamente se l'Ufficio abbia svolto una semplice verifica cartolare oppure abbia compiuto una valutazione interpretativa o sostanziale.
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