Sentenza del 21/10/2019 n. 578 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione ha impugnato la sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2014, pari a 338,81 euro, sostenendo che l'inerzia dell'Amministrazione sull'istanza di esenzione non potesse costituire riconoscimento tacito del beneficio. Ha inoltre dedotto che l'istanza era stata respinta dall'ACI il 27 febbraio 2014 e che, pur essendo stato presumibilmente inviato il provvedimento, non era possibile dimostrarne la notifica a causa del trasferimento delle competenze al nuovo concessionario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della Regione e confermato il diritto del contribuente all'esenzione dalla tassa automobilistica. Il giudice ha rilevato che il verbale della Commissione medica attestava una situazione di handicap grave, derivante anche dall'impianto di protesi bilaterali alle anche, e una grave limitazione della capacità di deambulazione. Per le disabilità fisiche, la legge non richiede il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo sufficiente la grave limitazione della deambulazione o la pluriamputazione. La documentazione medica già prodotta era quindi sufficiente e non potevano essere richiesti ulteriori documenti. È stata confermata anche la condanna della Regione alle spese del primo grado; nulla è stato disposto sulle spese dell'appello, poiché il contribuente non si è costituito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8
Prevede le agevolazioni fiscali successivamente estese dalla legge n. 388 del 2000 anche a determinate categorie di persone con disabilità.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, comma 7
Le agevolazioni di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
L'indennità di accompagnamento è richiesta per la disabilità psichica o mentale; per la disabilità fisica è invece sufficiente la grave limitazione della capacità di deambulazione o la pluriamputazione, senza necessità di adattare il veicolo.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 3 e 4
Il verbale della Commissione medica previsto dalla legge può attestare la situazione di handicap grave e contenere gli elementi necessari per verificare il diritto all'esenzione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione dalla tassa automobilistica in caso di disabilità fisica, è sufficiente dimostrare una grave limitazione della capacità di deambulazione o una pluriamputazione; non è necessario provare anche il percepimento dell'indennità di accompagnamento.
- La documentazione medica deve essere valutata nel suo complesso: se il verbale della Commissione medica contiene elementi chiari sulla gravità della disabilità e sulla limitazione della deambulazione, l'Amministrazione non dovrebbe richiedere documenti ulteriori non necessari.
- Un provvedimento di rigetto non adeguatamente notificato non può essere efficacemente opposto al contribuente, soprattutto quando l'Amministrazione non riesce a provarne la ricezione.
- L'inerzia dell'Amministrazione non determina automaticamente il riconoscimento di un'agevolazione fiscale, ma la mancata contestazione tempestiva e documentata delle condizioni dichiarate può impedire all'Ente di negare successivamente il beneficio.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare l'istanza di esenzione, il verbale medico, la documentazione del veicolo e ogni prova dell'invio o della ricezione delle comunicazioni amministrative.
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