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Sentenza

Sentenza del 21/10/2019 n. 770 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Artt. 2945 c.c. e 36 del d.p.r. 602/73. Subentro dei soci di una societa' estinta nei debiti sociali non estinti. Responsabilita' a carico di amministratori, dei liquidatori, dei soci.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, contestando la propria responsabilità per il debito tributario originariamente riferito alla società estinta. Hanno sostenuto che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., i soci rispondono dei debiti sociali soltanto nei limiti delle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione e che, dal bilancio finale di liquidazione, risultava l'assenza di qualsiasi distribuzione ai soci. Hanno inoltre contestato l'applicabilità dell'art. 36 del d.P.R. 602/1973, poiché il debito tributario non era definitivo né iscritto a ruolo al momento della cancellazione della società, nonché l'illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate avesse l'onere di provare sia la certezza legale e la definitività del credito tributario sia l'effettiva attribuzione di somme ai soci durante la liquidazione, con pretermissione del credito erariale. Tali circostanze non sono state dimostrate: il debito non era definitivo né iscritto a ruolo e il bilancio finale di liquidazione documentava l'assenza di attività sociali e di somme distribuite ai soci. L'accertamento è stato pertanto dichiarato illegittimo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 500,00 per il primo grado e in euro 1.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    I soci rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

    Dopo la cancellazione della società, i debiti non si estinguono automaticamente, ma possono trasferirsi ai soci. La responsabilità dei soci è tuttavia limitata alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione, salvo i casi di responsabilità illimitata previsti dalla legge.

  • Art. 2945, codice civile

    La norma è stata richiamata in primo grado per sostenere il subentro dei soci nei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta. La decisione d'appello ha però precisato che tale subentro non elimina la necessità di provare l'esistenza del debito e l'effettiva attribuzione di somme ai soci.

  • Art. 36 del d.P.R. 602/1973

    Prevede la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci quando, durante la liquidazione, siano stati assegnati beni o somme ai soci senza aver previamente soddisfatto i crediti tributari, nei limiti delle somme o dei beni assegnati. L'Amministrazione deve dimostrare i presupposti concreti della responsabilità.

  • Art. 5, comma 1, del d.P.R. 322/1998

    Impone la presentazione della dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione. Nel caso concreto, la dichiarazione era stata presentata e non contestata dall'Ufficio, concorrendo a confermare l'assenza di attività sociali.

  • Artt. 5 e 8 del d.lgs. 472/1997

    Sono stati richiamati dai ricorrenti per contestare le sanzioni. La decisione ha definito la controversia principale ritenendo insussistenti i presupposti della responsabilità tributaria, senza sviluppare un'autonoma valutazione di merito sulle sanzioni.

  • Art. 115 codice di procedura civile

    In applicazione del principio di non contestazione, la Commissione ha valorizzato il fatto che l'Ufficio non avesse specificamente impugnato la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue necessariamente i debiti sociali, ma può determinare un fenomeno successorio nei confronti dei soci.
  • Per agire contro i soci, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo l'esistenza del debito tributario, ma anche la sua certezza legale e, secondo il caso concreto, la definitività al momento dell'azione di responsabilità.
  • La responsabilità dei soci è normalmente limitata alle somme o ai beni da essi effettivamente ricevuti in sede di liquidazione. Se il bilancio finale dimostra che nulla è stato distribuito, manca il presupposto per la responsabilità patrimoniale dei soci.
  • L'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva distribuzione di attività sociali ai soci e non può fondare la responsabilità su una mera presunzione di utili occulti o di somme distribuite.
  • Bilancio finale di liquidazione, dichiarazione finale e documentazione contabile assumono rilievo decisivo per dimostrare l'assenza di attività distribuite e contrastare la pretesa erariale.
  • La responsabilità di amministratori e liquidatori può essere valutata diversamente da quella dei soci, ma anche in tali casi occorre provare la violazione degli obblighi di pagamento dei debiti tributari e l'assegnazione di beni o somme in pregiudizio dell'Erario.

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