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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21374/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Una società committente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice per il saldo di lavori relativi alla realizzazione di stampi e stampate in vetroresina per lo scafo di un'imbarcazione. L'opponente aveva dedotto vizi e difetti dell'opera, chiedendo revoca del decreto, riduzione del prezzo e risarcimento danni; solo in corso di causa, a seguito degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo poi utilizzato come ctu, aveva formulato anche domanda di risoluzione del contratto di appalto, mantenendo la riduzione del prezzo in via subordinata. La controparte aveva replicato eccependo decadenza e prescrizione della garanzia per vizi, sostenendo inoltre che il rapporto fosse una compravendita e non un appalto. La Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale, ritenendo inammissibile la trasformazione della domanda di riduzione in domanda di risoluzione per tardività e per mancata proposizione originaria e cumulativa delle domande. In cassazione, la committente ha censurato soprattutto tale inammissibilità e la mancata decisione sul merito della risoluzione e della riduzione del prezzo; l'appaltatrice, in via incidentale, ha contestato la qualificazione del rapporto come appalto e la tempestività della denuncia dei vizi. La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi del ricorso incidentale, ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale, ha ritenuto ammissibile la modifica della domanda di riduzione del prezzo in domanda di risoluzione del contratto di appalto, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per l'esame della domanda di risoluzione e, solo in subordine, della riduzione del prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale nei primi due motivi, ha accolto il ricorso principale nei primi quattro motivi, dichiarando assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione. Ha affermato che, in materia di appalto, la domanda di risoluzione del contratto può sostituire o affiancare la domanda originaria di riduzione del prezzo anche nel corso del giudizio, senza il rispetto delle preclusioni dell'art. 183 c.p.c. nel testo applicabile, purché resti ferma la connessione con la medesima vicenda sostanziale e non si pregiudichino le difese della controparte. Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare anzitutto la domanda di risoluzione, solo in caso di suo rigetto potendo riesaminare la domanda subordinata di riduzione del prezzo e le ulteriori questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato dalla resistente per sostenere decadenza e prescrizione nella diversa ipotesi della compravendita; la Corte ne esclude l'applicazione perché il rapporto è qualificato come appalto.

  • art. 1667 c.c.

    Norma evocata per la garanzia nell'appalto e per i termini di denuncia e azione relativi ai vizi e difetti dell'opera.

  • art. 1668 c.c.

    Disciplina i rimedi nell'appalto per vizi e difformità, inclusa la riduzione del prezzo e la risoluzione in caso di gravità dell'inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    Consente il passaggio dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione; la Corte estende il suo ambito, in tema di appalto, anche alla sostituzione della domanda di riduzione del prezzo con quella di risoluzione, purché la modifica resti connessa alla medesima vicenda sostanziale.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato nel ragionamento della corte di merito sugli effetti della risoluzione del contratto.

  • art. 183 c.p.c.

    Regola le preclusioni e le possibilità di precisazione/modifica delle domande nella prima fase del giudizio di primo grado; la Corte afferma che la modifica in esame era tempestiva e, comunque, che l'art. 1453 c.c. ne consente la proposizione anche oltre tali preclusioni.

  • art. 345 c.p.c.

    Evocato in relazione al divieto di domande nuove in appello, che la Corte considera non ostativo nel caso esaminato alla luce dell'art. 1453 c.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti, con varie denunce di nullità, violazione di legge e omesso esame.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato per escludere il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. sui fatti omessi in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel contesto dell'obbligo del giudice di pronunciare su tutte le domande ritualmente introdotte.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per la necessità di specificità dei motivi di appello e, in particolare, dell'appello incidentale.

  • art. 189 c.p.c.

    Citato nella ricostruzione delle facoltà di precisazione delle conclusioni nei limiti delle domande formulate o modificate ex art. 183 c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno di un'interpretazione del processo orientata a concentrazione, economia e ragionevole durata.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda di riduzione del prezzo sono rimedi compatibili e alternativi, entrambi fondati sulla medesima inadempienza e sulla stessa vicenda sostanziale; possono essere proposti sin dall'inizio in via principale e subordinata oppure sostituirsi l'uno all'altro nel corso del giudizio.
  • La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183 c.p.c. può investire anche petitum e causa petendi, purché la domanda modificata resti connessa alla medesima vicenda sostanziale e non comprometta il contraddittorio o la difesa della controparte.
  • In materia di appalto, l'art. 1453 c.c. consente di sostituire alla domanda originaria di riduzione del prezzo quella di risoluzione del contratto, anche oltre le preclusioni del primo grado, quando la parte alleghi che l'inadempimento emerso giustifica il rimedio più incisivo.
  • La domanda di riduzione del prezzo non equivale a una domanda di esatto adempimento: è un rimedio di conservazione del contratto che presuppone comunque un inadempimento non reversibile e un'opera affetta da difformità o vizi, ma con vincolo negoziale mantenuto.
  • Il giudice d'appello non può ritenere inammissibile una modifica di domanda quando la censura sulla questione sostanziale non sia stata specificamente formulata con un motivo di gravame conforme ai requisiti di specificità; la mera enunciazione apodittica non basta a investire il capo di sentenza impugnato.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso sui fatti decisivi omessi, salvo che ricorrano le condizioni eccezionali previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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