Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16623/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - Di tutti gli atti, pareri e provvedimenti adottati da AIFA per la pratica n. 19169 con i quali si è rigettato l’istanza di rimborsabilità per la nuova indicazione del farmaco Ayvakyt presentata dalla ricorrente, inclusi in particolare: - Del parere della Commissione scientifico economica (CSE) di AIFA adottato nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 febbraio 2025 (doc. 2).- Della nota prot. n. 75234 inviata via pec in data 10.06.2025 di AIFA avente ad oggetto “il preavviso di diniego di rimborsabilità, prevedendo la classificazione in fascia C/RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo e oncologo”- (doc. 8). - Dei verbali della CSE Settore HTA ed economia del farmaco e Ufficio Registri di Monitoraggio di AIFA n. 20 del 17- 23 maggio 2025 limitatamente al farmaco Ayvakyt (doc. 15 e 16); - Del parere della CSE di AIFA adottato nella riunione tenutasi nei giorni del 15, 16, 17, 18 e 19 settembre 2025 (doc. 19). - Del parere della CSE di AIFA adottato nella riunione tenutasi nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 novembre 2025 con cui rigettava definitivamente l’istanza di rimborsabilità presentata dalla ricorrente – (doc. 21). - Della bozza della determina di AIFA in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con la quale si dava atto della mancata accettazione dell’istanza presentata dalla Blueprint (doc. 22). - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o comunque conseguente ai provvedimenti impugnati ancorché ignoti alla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BLUEPRINT MEDICINES NETHERLANDS B.V. il 13\3\2026: per l’annullamento - della Determina AIFA n. 190/2026 con la quale si è confermata la non rimborsabilità della nuova indicazione del farmaco Ayvakyt; - Della conseguente pubblicazione della Determina AIFA n. 190/2026 sulla Gazzetta Ufficiale del 6.3.2026.

Giustizia amministrativa202515794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti e pareri AIFA relativi alla pratica n. 19169 e Determina AIFA n. 190/2026, recante la conferma della non rimborsabilità della nuova indicazione di Ayvakyt per la mastocitosi sistemica indolente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità farmaceutica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società titolare dell’AIC di Ayvakyt, già rimborsato per il trattamento del GIST e della mastocitosi sistemica avanzata, ha chiesto il 6 agosto 2024 la rimborsabilità della formulazione da 25 mg per la nuova indicazione relativa agli adulti con mastocitosi sistemica indolente e sintomi da moderati a severi non adeguatamente controllati con terapia sintomatica. AIFA ha negato la rimborsabilità, rilevando che i benefici sintomatici apparivano moderati e variabili, che mancavano evidenze sulla prevenzione di complicanze gravi o della progressione, e che i dati a lungo termine dello studio PIONEER provenivano da una fase in aperto senza confronto diretto con la migliore terapia disponibile; ha inoltre considerato rilevanti le incertezze sul significato della riduzione della triptasi e l’impatto economico della proposta. Con il primo motivo, riproposto anche contro la determina definitiva, la società ha dedotto eccesso di potere, errore valutativo, difetto d’istruttoria e di motivazione e violazione delle garanzie di partecipazione e del diritto di difesa. Ha contestato la valutazione dell’efficacia sintomatica, la rilevanza attribuita allo shock anafilattico e alla possibile evoluzione verso la forma aggressiva, il confronto con il braccio di controllo e la qualificazione della terapia di supporto come standard of care; ha inoltre censurato la valutazione tardiva della fase in aperto, osservando che lo studio era stato ritenuto metodologicamente idoneo dall’EMA. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 9, del regolamento AIFA del 17 aprile 2024, per il mancato svolgimento dell’audizione richiesta, sostenendo che questa avrebbe consentito di illustrare la rilevanza dei dati aggiornati dello studio PIONEER. AIFA ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione originaria perché rivolta contro atti endoprocedimentali; nel merito ha difeso le valutazioni tecniche e sostenuto che l’audizione non fosse obbligatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato priva di interesse l’eccezione di inammissibilità relativa all’impugnazione originaria, poiché con i motivi aggiunti era stata impugnata anche la Determina AIFA n. 190/2026, atto conclusivo che confermava la non rimborsabilità. Ha respinto nel merito il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’istruttoria AIFA fosse approfondita e che le valutazioni sul rapporto rischio-beneficio non presentassero manifesta illogicità, palese erroneità o inattendibilità tecnico-scientifica. Le censure della società miravano a sostituire alle valutazioni dell’amministrazione un diverso apprezzamento dei dati clinici; il sindacato del giudice, pur pieno ed effettivo, non consente tale sostituzione in assenza di vizi evidenti e non può trasformarsi in un sindacato di merito fuori dai casi tassativi dell’art. 134 c.p.a. Quanto al secondo motivo, l’art. 9, comma 9, del regolamento AIFA attribuisce al richiedente la possibilità di domandare un’audizione, ma non impone all’AIFA di concederla; inoltre, il contraddittorio procedimentale era stato assicurato mediante lo scambio di controdeduzioni. La Determina n. 190/2026 e il diniego di rimborsabilità sono quindi rimasti efficaci. Spese compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 134 c.p.a.

    Sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell'art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi.

    Il sindacato sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione non può diventare una nuova valutazione di merito del giudice, salvo i casi tassativi previsti dall’art. 134 c.p.a.

  • art. 9, comma 9, del Regolamento AIFA del 17 aprile 2024

    Da quanto sopra emerge come non vi sia alcun obbligo per l’AIFA di procedere con l’audizione, rilevando altresì che, comunque, il contraddittorio procedimentale è stato garantito attraverso lo scambio di controdeduzioni.

    La possibilità per il richiedente di domandare un’audizione non comporta un obbligo dell’AIFA di convocarlo; il contraddittorio può risultare garantito anche mediante lo scambio di controdeduzioni.

Massime di principio

  • Le valutazioni tecnico-scientifiche demandate ad AIFA in materia di rimborsabilità dei farmaci sono sindacabili dal giudice quanto a ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità tecnico-scientifica, ma l’annullamento richiede vizi manifesti, quali illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello dell’amministrazione.
  • La censura che sollecita una rivalutazione giudiziale del merito tecnico-scientifico, senza indicare vizi manifesti della valutazione amministrativa, non può essere accolta come richiesta di sindacato sostitutivo, salvo i casi tassativi previsti dall’art. 134 c.p.a.
  • La facoltà riconosciuta al richiedente di chiedere un’audizione nel procedimento di valutazione della rimborsabilità non determina, di per sé, un obbligo dell’amministrazione di disporla; il contraddittorio procedimentale può essere assicurato anche attraverso lo scambio di controdeduzioni.
  • Quando, dopo l’impugnazione di atti endoprocedimentali, è impugnato con motivi aggiunti il provvedimento conclusivo e immediatamente lesivo, l’eccezione di inammissibilità riferita alla sola impugnazione degli atti endoprocedimentali può restare priva di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositivi
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.