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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05784/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato le richieste di dissequestro e di restituzione di somme sequestrate per equivalente nell'ambito di delitti tributari contestati ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva che le somme sequestrate erano esorbitanti rispetto al profitto dei reati assoggettabile a confisca, chiedendo che la misura venisse determinata tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 per la determinazione delle imposte evase e dei relativi accessori e sanzioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della rinuncia sopravvenuta al ricorso compiuta dal difensore munito di procura speciale (atto del 23/12/2025 pervenuto il 10/01/2026), intervenuta anteriormente all'udienza di discussione. La Corte ha inoltre ritenuto che, per il lungo tempo trascorso tra la proposizione del ricorso e la sua effettiva trasmissione alla Corte (deposito 18/02/2016, pervenuto alla Corte il 22/10/2025), non sussistano condizioni di soccombenza tali da giustificare la condanna alle spese o il versamento alla Cassa delle Ammende; ha richiamato precedenti giurisprudenziali sul punto (Sez. 2, n. 4452/2019 Cristallo; Sez. 1, n. 13607/2010 Valentini). P.Q.M. dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia dell'imputante quando la rinuncia sia compiuta e risultante da atto regolare, anteriormente all'udienza di discussione.

  • art. 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata nel provvedimento come parte della contestazione penale di natura tributaria; il sequestro per equivalente è stato disposto in relazione ai delitti previsti da tale decreto.

  • art. 8, d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata nel provvedimento come parte della contestazione penale di natura tributaria; influisce sulla determinazione del profitto illecito e sulle misure cautelari reali correlate.

  • art. 12, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per la determinazione delle imposte evase e dei relativi accessori/sanzioni, e quindi come possibile limite alla quantificazione del profitto confiscabile in sede di sequestro per equivalente.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo) e Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini)

    Precedenti utilizzati dalla Corte per affermare che la rinuncia sopravvenuta, correlata a cause intervenute dopo la proposizione dell'impugnazione (es. ritardata trasmissione degli atti), esclude la soccombenza e dunque la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se effettuata regolarmente dal difensore munito di procura speciale e antecedente all'udienza di discussione, determina l'inammissibilità del ricorso stesso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; tale pronuncia è procedurale e non decide il merito.
  • La rinuncia non comporta automaticamente la condanna alle spese o il riconoscimento della soccombenza quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia dovuto a cause sopravvenute alla proposizione dell'impugnazione (ad es. ritardata trasmissione degli atti); in questi casi la Corte può escludere la condanna alle spese e ogni obbligo verso la Cassa delle Ammende.
  • In casi di sequestro per equivalente in materia tributaria, le doglianze sull'eccesso dell'importo sequestrato rispetto al profitto confiscabile devono essere tempestivamente dedotte e fondate su criteri normativi (es. art. 12 d.lgs. 472/1997); tuttavia, la rinuncia impedisce qualsiasi accertamento di merito su tali questioni.
  • Chi intende ritirare o rinunciare a un ricorso deve assicurarsi che la rinuncia sia compiuta con atto formale e che il difensore sia munito della procura speciale; la tempestività dell'atto rispetto all'udienza è rilevante per l'inammissibilità.
  • Quando sussistono ritardi o irregolarità nella trasmissione degli atti, valutare l'opportunità di mantenere l'impugnazione o di riformulare la strategia difensiva, poiché la perdita di interesse sopravvenuta può incidere sulle conseguenze processuali economiche (spese, Cassa delle Ammende).

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