Cassazione Penale, Sentenza n. 05784/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato le richieste di dissequestro e di restituzione di somme sequestrate per equivalente nell'ambito di delitti tributari contestati ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva che le somme sequestrate erano esorbitanti rispetto al profitto dei reati assoggettabile a confisca, chiedendo che la misura venisse determinata tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 per la determinazione delle imposte evase e dei relativi accessori e sanzioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a causa della rinuncia sopravvenuta al ricorso compiuta dal difensore munito di procura speciale (atto del 23/12/2025 pervenuto il 10/01/2026), intervenuta anteriormente all'udienza di discussione. La Corte ha inoltre ritenuto che, per il lungo tempo trascorso tra la proposizione del ricorso e la sua effettiva trasmissione alla Corte (deposito 18/02/2016, pervenuto alla Corte il 22/10/2025), non sussistano condizioni di soccombenza tali da giustificare la condanna alle spese o il versamento alla Cassa delle Ammende; ha richiamato precedenti giurisprudenziali sul punto (Sez. 2, n. 4452/2019 Cristallo; Sez. 1, n. 13607/2010 Valentini). P.Q.M. dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia dell'imputante quando la rinuncia sia compiuta e risultante da atto regolare, anteriormente all'udienza di discussione.
Norma richiamata nel provvedimento come parte della contestazione penale di natura tributaria; il sequestro per equivalente è stato disposto in relazione ai delitti previsti da tale decreto.
Norma richiamata nel provvedimento come parte della contestazione penale di natura tributaria; influisce sulla determinazione del profitto illecito e sulle misure cautelari reali correlate.
Richiamato dal ricorrente quale parametro per la determinazione delle imposte evase e dei relativi accessori/sanzioni, e quindi come possibile limite alla quantificazione del profitto confiscabile in sede di sequestro per equivalente.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo) e Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini)
Precedenti utilizzati dalla Corte per affermare che la rinuncia sopravvenuta, correlata a cause intervenute dopo la proposizione dell'impugnazione (es. ritardata trasmissione degli atti), esclude la soccombenza e dunque la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se effettuata regolarmente dal difensore munito di procura speciale e antecedente all'udienza di discussione, determina l'inammissibilità del ricorso stesso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; tale pronuncia è procedurale e non decide il merito.
- La rinuncia non comporta automaticamente la condanna alle spese o il riconoscimento della soccombenza quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia dovuto a cause sopravvenute alla proposizione dell'impugnazione (ad es. ritardata trasmissione degli atti); in questi casi la Corte può escludere la condanna alle spese e ogni obbligo verso la Cassa delle Ammende.
- In casi di sequestro per equivalente in materia tributaria, le doglianze sull'eccesso dell'importo sequestrato rispetto al profitto confiscabile devono essere tempestivamente dedotte e fondate su criteri normativi (es. art. 12 d.lgs. 472/1997); tuttavia, la rinuncia impedisce qualsiasi accertamento di merito su tali questioni.
- Chi intende ritirare o rinunciare a un ricorso deve assicurarsi che la rinuncia sia compiuta con atto formale e che il difensore sia munito della procura speciale; la tempestività dell'atto rispetto all'udienza è rilevante per l'inammissibilità.
- Quando sussistono ritardi o irregolarità nella trasmissione degli atti, valutare l'opportunità di mantenere l'impugnazione o di riformulare la strategia difensiva, poiché la perdita di interesse sopravvenuta può incidere sulle conseguenze processuali economiche (spese, Cassa delle Ammende).
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