Sentenza del 08/01/2020 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Atti impositivi -Cartella di pagamento - Notifica a mezzo pec non in formato "p7m" - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
si contestava l'invalidità della notifica della cartella di pagamento eseguita tramite posta elettronica certificata (PEC) perché l'allegato non era in formato "p7m" (ossia non recava firma digitale) e si sosteneva che la copia informatica di un documento originariamente cartaceo dovesse essere sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22, comma 3, del CAD per produrre effetti.
La decisione
il giudice ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC anche se l'allegato non era in formato p7m e non recava firma digitale. È stato affermato che nessuna norma impone che la copia su supporto informatico di un atto originariamente cartaceo, notificato dall'agente della riscossione tramite PEC, debba essere sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 22, comma 3, del CAD. Inoltre le copie per immagine su supporto informatico di documenti originariamente analogici, redatte nel rispetto delle Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali salvo che la loro conformità all'originale non sia espressamente disconosciuta.
Norme richiamate
d.lgs. 82/2005 (CAD), art. 22, comma 3
la norma non è stata interpretata come imponente l'apposizione della firma digitale sulla copia informatica di un documento formato originariamente su supporto analogico notificato via PEC; non richiede la forma p7m in tali casi.
Linee guida (AgID) su copie per immagine
le Linee guida conferiscono valore probatorio alle copie per immagine di documenti analogici se la copia è conforme all'originale; la conformità non è presunta solo se espressamente disconosciuta.
Cass. n. 30948/2019
giurisprudenza di supporto che riconosce la validità delle copie per immagine su supporto informatico e la non necessità della firma digitale in tutti i casi di copia informatica di documenti analogici notificati via PEC.
Massime di principio
- La notifica via PEC di documenti originariamente cartacei è valida anche se l'allegato non è in formato p7m, salvo che una norma specifica richieda diversamente.
- Le copie per immagine su supporto informatico, redatte secondo le Linee guida AgID, hanno pari efficacia probatoria rispetto agli originali analogici, a meno che la conformità non sia espressamente contestata.
- Per contestare con successo la validità della notifica il destinatario deve provare la non conformità o l'alterazione del documento trasmesso; la mera assenza di firma digitale non basta se la normativa non la prevede.
- In assenza di prescrizione normativa specifica, non è obbligatorio che l'agente della riscossione convertisca la copia notificata in un file p7m firmato digitalmente.
- Chi riceve una notifica PEC deve verificare tempestivamente l'allegato e, se intende contestarne la conformità, sollevare subito l'eccezione e produrre elementi probatori (es. originali cartacei divergenti, documentazione tecnica su alterazioni, ecc.).
Testo integrale
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