Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10696/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di vecchiaia anticipata maturata ai sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992. L'INPS aveva impugnato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione, al caso concreto, del meccanismo delle "finestre" di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, e dunque aveva riconosciuto la decorrenza della prestazione dal 1.11.2015 senza slittamento. Con l'unico motivo di ricorso l'ente denunciava violazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010, sostenendo che la norma avesse portata generale e imponesse comunque un posticipo di dodici mesi anche per la pensione di vecchiaia anticipata, poiché tale ipotesi non era espressamente esclusa dai commi 4 e 5 della disposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato la continuità con un precedente orientamento secondo cui il regime delle "finestre" previsto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, compresa l'ipotesi degli invalidi in misura non inferiore all'80%. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, affinché proceda ai necessari accertamenti sulla domanda di primo grado, incluso il profilo del trimestre connesso all'adeguamento della speranza di vita.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. n. 78/2010

    convertito in l. n. 122/2010

    la disposizione introduce un regime generale di slittamento di decorrenza della pensione di vecchiaia, applicabile anche alla pensione di vecchiaia anticipata prevista da ordinamenti speciali, salvo esclusioni espresse.

  • l. n. 122/2010

    conversione del d.l. n. 78/2010

    norma di conversione che conferma l'assetto del regime delle finestre mobili.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    prevede la pensione di vecchiaia anticipata, alla quale si estende il meccanismo di differimento della decorrenza.

Massime di principio

  • Il regime delle "finestre" introdotto per la decorrenza della pensione di vecchiaia ha portata ampia e si applica anche alle forme di pensionamento anticipato previste da specifici ordinamenti, quando la disciplina non contenga un'espressa esclusione.
  • L'interpretazione della norma previdenziale deve partire dal tenore testuale complessivo: l'estensione dello slittamento opera anche nei casi non ricompresi nell'elencazione principale, se la disposizione richiama in modo generale tutti i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli ordinamenti speciali.
  • In presenza di un consolidato orientamento di legittimità sul punto, il giudice di merito deve conformarsi al principio affermato dalla Cassazione circa l'applicabilità del differimento della decorrenza della pensione anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.