Cassazione Civile, Ordinanza n. 10696/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di vecchiaia anticipata maturata ai sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992. L'INPS aveva impugnato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione, al caso concreto, del meccanismo delle "finestre" di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010, e dunque aveva riconosciuto la decorrenza della prestazione dal 1.11.2015 senza slittamento. Con l'unico motivo di ricorso l'ente denunciava violazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010, sostenendo che la norma avesse portata generale e imponesse comunque un posticipo di dodici mesi anche per la pensione di vecchiaia anticipata, poiché tale ipotesi non era espressamente esclusa dai commi 4 e 5 della disposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato la continuità con un precedente orientamento secondo cui il regime delle "finestre" previsto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, compresa l'ipotesi degli invalidi in misura non inferiore all'80%. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, affinché proceda ai necessari accertamenti sulla domanda di primo grado, incluso il profilo del trimestre connesso all'adeguamento della speranza di vita.
Norme richiamate
convertito in l. n. 122/2010
la disposizione introduce un regime generale di slittamento di decorrenza della pensione di vecchiaia, applicabile anche alla pensione di vecchiaia anticipata prevista da ordinamenti speciali, salvo esclusioni espresse.
conversione del d.l. n. 78/2010
norma di conversione che conferma l'assetto del regime delle finestre mobili.
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
prevede la pensione di vecchiaia anticipata, alla quale si estende il meccanismo di differimento della decorrenza.
Massime di principio
- Il regime delle "finestre" introdotto per la decorrenza della pensione di vecchiaia ha portata ampia e si applica anche alle forme di pensionamento anticipato previste da specifici ordinamenti, quando la disciplina non contenga un'espressa esclusione.
- L'interpretazione della norma previdenziale deve partire dal tenore testuale complessivo: l'estensione dello slittamento opera anche nei casi non ricompresi nell'elencazione principale, se la disposizione richiama in modo generale tutti i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli ordinamenti speciali.
- In presenza di un consolidato orientamento di legittimità sul punto, il giudice di merito deve conformarsi al principio affermato dalla Cassazione circa l'applicabilità del differimento della decorrenza della pensione anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10587/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10602/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10605/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10615/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10618/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10623/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →