Cassazione Civile, Sentenza n. 6456/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. e istanza di correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 14239/2020 con cui la Corte aveva dichiarato l'originaria tardività del ricorso introduttivo nell'opposizione esecutiva promossa dal Bagliani contro un atto di pignoramento del Fiorio, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e condannando il Bagliani alle spese di merito e di legittimità. Il ricorrente deduceva tardiva notificazione del provvedimento (errata indicazione della data di pubblicazione) e lamentava omissione di valutazione circa la cessazione della materia del contendere; chiedeva inoltre la correzione di un presunto errore materiale nella liquidazione delle spese. In subordine chiedeva rimessione in termini per colpa del precedente difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per tardività: il termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c. decorre dalla pubblicazione dell'ordinanza (8/7/2020) e quindi era scaduto l'8/1/2021; il termine non è sospeso in periodo feriale per controversie di opposizione esecutiva. L'istanza di rimessione in termini è inammissibile perché l'infedeltà o inadempienza del difensore è fatto estraneo al processo e non giustifica rimessione ai sensi dell'art. 153 c.p.c. Inoltre il ricorso non denunciava un errore di fatto ma un errore di diritto; l'istanza di correzione di errore materiale è stata anch'essa ritenuta inammissibile perché non indicava una mera svista grafica rilevabile ictu oculi, ma un diverso apprezzamento giuridico sulle spese. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio (liquidate: € 3.000,00 per compensi, spese forfettarie 15%, esborsi € 200,00 e accessori) e al pagamento, in favore della controparte, di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.; è stato inoltre richiamato l'obbligo di versamento del contributo unificato supplementare ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
Termine per la proposizione del ricorso per revocazione di natura semestrale per i provvedimenti pubblicati dopo il 30/10/2016; il termine decorre dalla pubblicazione e non è soggetto a sospensione feriale per le controversie di opposizione esecutiva.
Richiamato come norma tra quelle che disciplinano il ricorso per revocazione (motivi di revoca riconosciuti dall'ordinamento); il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile per tardività e per carenza dei presupposti.
Disciplina la rimessione in termini; la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la rimessione in termini non può essere invocata per fatti estranei al processo quali l'infedeltà o l'inadempimento del difensore, attinenti al rapporto obbligatorio tra parte e avvocato.
Norma sul mandato difensivo: la Corte ha ritenuto che le patologie del rapporto tra parte e difensore (ex art. 83) non possano giustificare effetti restitutori sul processo principale tramite rimessione in termini.
Consente la condanna del soccombente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata; la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni e ha condannato il ricorrente al pagamento di € 3.000,00 a favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, DPR n. 115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1-quater (ulteriore contributo parificato a quello dovuto per il ricorso) e ha richiamato l'eventuale applicazione del comma 1-bis.
Massime di principio
- Il termine per il ricorso per revocazione è semestrale per i provvedimenti pubblicati dopo il 30/10/2016: decorre dalla data di pubblicazione e va calcolato con attenzione alla data effettiva di pubblicazione riportata dal provvedimento.
- Per le opposizioni esecutive i termini processuali non sono soggetti alla sospensione feriale: non si può contare sulla sospensione delle ferie per allungare termini perentori in questa materia.
- La rimessione in termini ex art.153 c.p.c. non è rimedio per la inadempienza o 'infedeltà' del difensore: i fatti inerenti il rapporto tra cliente e avvocato sono rilevanti solo per eventuali azioni di responsabilità verso il professionista, non per recuperare termini processuali.
- Il ricorso per revocazione deve dedurre un errore di fatto o una circostanza nuova rilevante; la semplice censura di errore di diritto già sindacato non è idonea a giustificare la revocazione.
- La correzione di errore materiale è ammessa solo per difformità tra l'idea del giudice e la sua rappresentazione grafica (mera svista) rilevabile ictu oculi; non può essere usata per rivedere valutazioni di merito o giudizi discrezionali sulla liquidazione delle spese.
- Le domande infondate o tardive possono comportare condanne alle spese e somme aggiuntive ex art.96 c.p.c.; valutare il rischio di oneri accessori (spese, esborsi, contributo unificato supplementare) prima di proporre rimedi straordinari.
- In caso di inadempimento del difensore, valutare parallelamente l'azione di responsabilità professionale e la tempestiva adozione di altri rimedi processuali compatibili con i termini, non confidare sulla rimessione in termini per fatti estranei al processo.
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