Cassazione Penale, Sentenza n. 34777/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di truffa. Il ricorrente deduce vizi di motivazione relativamente alla ricostruzione della condotta alla luce delle acquisizioni processuali e censura la violazione di legge per il rigetto della richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi: le censure riproducevano argomentazioni già proposte in appello e non si confrontavano criticamente con le motivazioni della corte territoriale. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure, nella misura in cui miravano a una rivalutazione del merito, non fossero ammissibili nel controllo di legittimità. I giudici di merito avevano motivato in modo logico e coerente la sussistenza del reato sulla base della testimonianza della persona offesa (assunta in contraddittorio dopo comparizione personale), di riscontri documentali e di accertamenti della polizia giudiziaria. Il diniego dell'applicazione dell'art. 131‑bis cod. pen. è stato ritenuto corretto in considerazione del carattere abituale della condotta (precedenti condanne, anche per truffa) e dell'entità non irrilevante del danno economico. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020, conv. in l. n.176 del 2020
letto il dato che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Riferimento procedurale: la trattazione è avvenuta conformemente alle disposizioni emergenziali/organizzative richiamate dalla norma (modalità procedurali specifiche), senza incidenza sul merito della decisione
La norma sull'esclusione o attenuazione della punibilità è stata valutata negativamente dai giudici di merito e confermata dalla Corte di Cassazione: l'applicazione è esclusa per il carattere abituale della condotta (precedenti condanne per reati analoghi) e per l'entità non irrilevante del danno economico
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso se i motivi sono aspecifici o si limitano a reiterare censure già esaminate in appello senza confrontarsi criticamente con le motivazioni dei giudici di merito
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione come strumento di rivalutazione del merito: le censure che implicano una nuova valutazione degli elementi di fatto sono generalmente inammissibili
- Le testimonianze acquisite in contraddittorio, con comparizione personale della persona offesa, hanno forte valore probatorio e rendono difficile la censura in sede di legittimità
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131‑bis cod. pen. (esclusione o attenuazione della punibilità) è necessario dimostrare l'assenza di carattere abituale della condotta e che il danno sia di entità irrilevante; la presenza di precedenti condanne per reati analoghi e un danno significativo ostano all'applicazione dell'istituto
- Un ricorso inammissibile comporta responsabilità economiche: pagamento delle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende
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