Cassazione Penale, Ordinanza n. 20327/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari, in appello definito mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della pena. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un motivo unico, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha però rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le censure su motivi rinunciati e quelle che investono la determinazione della pena, salvo che si traduca in illegalità della sanzione. Poiché la doglianza riguardava solo il trattamento sanzionatorio e non l'illegalità della pena, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa all'esito di concordato in appello non sono proponibili censure che investano motivi rinunciati o la mera quantificazione della pena, salvo che la sanzione risulti illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel rito del concordato in appello, il controllo di legittimità in cassazione è circoscritto a vizi genetici dell'accordo o a difformità tra accordo e decisione, non potendo trasformarsi in un riesame del merito della determinazione sanzionatoria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché le doglianze sono estranee ai limiti di deducibilità propri del concordato in appello, seguono la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
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