Cassazione Penale, Sentenza n. 37804/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Ancona che, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 31/03/2025 nei confronti di Bellintani Lorenzo, Sara Bellintani e Rossi Martina (documentazione, smartphone, notebook, tablet, chiavette USB). Il Tribunale ha ritenuto che l'indagine fosse sovrapponibile a un procedimento separato in cui erano state già presentate querele e richieste di perquisizione/sequestro, respinte, e che non vi fossero elementi di novità giustificativi del nuovo sequestro; ha inoltre valutato l'incidenza estesa sulla riservatezza dei dati personali. I COM Spa deduce violazione di legge sostenendo che: 1) esisteva una nuova querela del 16/09/2024 e soggetti non indagati nell'altro procedimento, dunque non c'era identità soggettiva/oggettiva; 2) il sequestro di interi dispositivi è ammesso quando necessario alle indagini e poteva essere attenuato con copia forense; 3) il Tribunale avrebbe dovuto rimandare la questione della proprietà di alcuni beni al giudice civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione della ricorrente: ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale del riesame può essere proposto, tra gli altri, dalla "persona alla quale le cose sono state sequestrate"; la Corte ha ritenuto che, in assenza della prova pacifica della proprietà e dato che i beni erano stati sottratti alla disponibilità degli indagati, la legittimazione spettava esclusivamente a chi era stato privato dei beni (ossia gli odierni indagati). Ne è conseguita l'inammissibilità del gravame e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000 per i profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
"contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge"
La Corte interpreta l'art. 325 nel senso che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del riesame spetta, tra gli altri, esclusivamente alla persona alla quale le cose sono state sottratte dal sequestro probatorio; la persona offesa/denunciante non rientra automaticamente nella legittimazione, salvo che risulti pacifica la sua proprietà e che il bene non sia stato sottratto ad altro soggetto.
Il sequestro probatorio è qualificato come mezzo di ricerca della prova attribuito al Pubblico Ministero, di natura temporanea e finalizzato esclusivamente alle esigenze dimostrative dell'accusa; la sua funzione si estingue una volta assolta la finalità probatoria e non può essere strumentalmente utilizzato per finalità cautelari o conservative diverse.
art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui la richiesta di trattazione orale è irrevocabile e, pertanto, il giudice procede all'audizione della parte pubblica presente (il P.M.) anche se le parti private rinunciano successivamente.
Norma che consente la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistono profili di colpa nella proposizione; la Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente a versare euro 3.000.
Massime di principio
- Legittimazione a ricorrere in Cassazione contro l'ordinanza del riesame: spetta, tra gli altri, alla persona cui le cose sono state sottratte con il sequestro probatorio; la sola qualità di parte offesa o denunciante non conferisce automaticamente tale legittimazione se non è provata la pacifica titolarità/opposizione al possessore al momento del sequestro.
- Se il sequestro probatorio ha esaurito o non richiede più la sua funzione dimostrativa, il giudice del riesame deve restituire i beni, in favore di chi era stato privato della disponibilità al momento del sequestro, salvo che la proprietà sia pacifica e dimostrata.
- Il sequestro di interi dispositivi può essere giustificato quando sia necessario all'acquisizione delle prove, ma deve rispettare i principi di proporzionalità e di protezione dei dati; l'uso di copie forensi e modalità meno invasive è raccomandabile quando possibile.
- La controversia sulla proprietà dei beni sottoposti a sequestro non va anticipata e risolta dal giudice penale del riesame a favore di terzi in assenza di prova pacifica della proprietà: tale questione può richiedere la cognizione del giudice civile.
- La carenza di legittimazione porta all'inammissibilità del ricorso e può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente quando emergano profili di colpa nella proposizione del gravame.
- La richiesta di trattazione orale, una volta fatta secondo legge, è irrevocabile e impone comunque l'audizione della parte pubblica presente, anche in caso di rinuncia congiunta delle parti private.
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