Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17700/2020 del 25/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione, a titolo di eccedenza contributiva, dell'intero montante contributivo accantonato presso l'INPS dall'Agensud e non utilizzabile nel regime INPDAP dopo il trasferimento al Ministero delle Attività Produttive e la ricongiunzione della posizione pensionistica. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'art. 14-bis, comma 4, d.lgs. n. 96/1993 autorizzasse la restituzione solo della parte di contributi imputabile al lavoratore (anche se materialmente versata dal datore di lavoro) e non dell'intero montante comprensivo della quota datoriale e dei frutti; la ricorrente ha impugnato tale interpretazione in Cassazione sostenendo che la norma andasse letta congiuntamente agli artt. 2 e 5 della legge n. 29/1979 e ad altri principi sulla ricongiunzione, così da giustificare la restituzione dell'intero montante eccedente la riserva matematica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 14-bis, comma 4, d.lgs. n. 96/1993, essendo norma eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale di divieto di restituzione della contribuzione legittimamente versata e non utilizzata, va interpretata restrittivamente: la "restituzione dei contributi versati" riguarda la quota imputabile al lavoratore e non l'intero montante (inclusiva della parte datoriale e dei frutti), salvo che la legge disponga espressamente altrimenti. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; le spese sono compensate e si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 96/1993, art. 14-bis, comma 4

    il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali

    La Corte ha ritenuto che la formula "restituzione dei contributi versati" debba intendersi in senso restrittivo e riferirsi alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, non all'intero montante comprensivo della quota datoriale e dei frutti, salvo espressa disposizione di legge in senso diverso.

  • legge n. 29/1979, artt. 2 e 5

    Norme che disciplinano la ricongiunzione: l'art. 2 stabilisce l'annullamento della contribuzione nella gestione che la detiene e il trasferimento alla gestione ricevente di una somma pari al montante della contribuzione versata e dei suoi frutti; l'art. 5 disciplina l'imputazione sulla nuova posizione contributiva della rendita necessaria a colmare la contribuzione mancante. Tali disposizioni non impongono di per sé la restituzione della parte datoriale se la norma speciale non lo prevede espressamente.

  • legge n. 1338/1962, art. 13 (richiamato)

    Richiamata quale meccanismo di calcolo per la rendita equivalente nella ricongiunzione; utile per comprendere la disciplina tecnica della ricongiunzione ma non fonte di diritto alla restituzione dell'intero montante in assenza di disposizione espressa.

  • d.P.R. n. 649/1972, art. 18, comma 30

    Norma citata a titolo comparativo: nel caso di passaggi disciplinati da tale norma era chiaro il riferimento ai contributi 'versati in loro favore', giustificando la restituzione anche della quota datoriale; la Corte sottolinea la differenza testuale rispetto all'art. 14-bis d.lgs. 96/1993.

  • Accordo aggiuntivo alla Convenzione relativa alla sicurezza sociale (Berna 4 luglio 1969), art. 1, par. 3 (rat. legge n. 283/1973)

    Citato come esempio di disciplina che espressamente prevedeva il rimborso dei contributi trasferiti, a differenza della norma qui in esame: rafforza il principio che solo testi chiari autorizzano la restituzione dell'intero montante.

  • d.P.R. n. 761/1979, art. 76

    Citato come ulteriore caso in cui la norma prevedeva espressamente l'obbligo di corrispondere eventuale eccedenza al lavoratore, mostrando che l'esistenza di tale obbligo dipende dalla formulazione normativa chiara.

  • Codice civile, disposizioni preliminari, art. 14

    Richiamato (art. 14 prel. c.c.) per il principio secondo cui le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; usato per avvalorare che l'eccezione prevista dall'art. 14-bis va interpretata nei limiti testuali e temporali indicati dal legislatore.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La norma che dispone la 'restituzione dei contributi versati' è da interpretare restrittivamente quando incide su principi generali del sistema previdenziale: di norma concerne la quota di contribuzione imputabile al lavoratore, non automaticamente l'intero montante comprensivo della parte datoriale e dei frutti.
  • La restituzione è un'eccezione al principio solidaristico del sistema previdenziale; pertanto va cercata solo se la legge è testualmente chiara nel prevederla per l'intero montante.
  • Nei casi di ricongiunzione la regola generale è che non si procede alla restituzione dei contributi trasferiti se il montante supera la 'riserva matematica' richiesta dalla gestione ad quem; le norme speciali (se presenti) possono però modificare questo risultato, ma solo se lo prevedono esplicitamente.
  • In dispute analoghe occorre confrontare attentamente la formulazione testuale delle norme coinvolte e la giurisprudenza di legittimità: precedenti che esigono espressioni univoche a favore della restituzione dell'intero montante sono decisivi.
  • Nel contenzioso previdenziale è rilevante distinguere tra quota effettivamente 'a carico' del lavoratore e quota materialmente versata dal datore di lavoro; la qualificazione contabile non modifica automaticamente l'ambito della restituzione se la norma non la estende espressamente.
  • Le questioni interpretative complesse possono comportare compensazione delle spese processuali in sede di cassazione; inoltre, il rigetto può comportare ulteriori oneri contributivi previsti da norme processuali (es. contributo unificato).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.