Cassazione Civile, Sentenza n. 17706/2020 del 25/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di ricongiunzione all'INPS di periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e trasferiti ai sensi dell'art. 5 L. n. 44/1973, già accreditati presso l'INPDAI e ora in contabilità separata, con conseguente liquidazione della pensione per l'intero periodo secondo la disciplina dell'AGO o, in via subordinata, riconoscimento di un trattamento non inferiore a quello AGO; in ulteriore subordinata dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 42, comma 3, L. n. 289/2002 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che i contributi trasferiti all'INPDAI e confluiti nell'INPS sono soggetti alla disciplina dell'art. 42 L. n. 289/2002, con iscrizione "con evidenza contabile separata" e applicazione del criterio pro rata per la determinazione delle due quote di pensione. La richiesta di ricongiunzione è inammissibile o infondata perché i periodi erano stati trasferiti su richiesta del ricorrente e non è prevista normativa che ne consenta la retrocessione; inoltre il ricorrente non ha fornito la prova comparativa necessaria per dimostrare che la pensione liquidata fosse inferiore a quella AGO. Le censure di incostituzionalità dell'art. 42 sono state ritenute manifestamente infondate.
Norme richiamate
Legge n. 29/1979 (ricongiunzione)
La ricongiunzione ex L. 29/1979 non è applicabile quando i contributi sono già stati trasferiti e, successivamente, concentrati/gestiti in base alla disciplina introdotta dall'art. 42 L. n. 289/2002; nel caso di specie non sussistono i presupposti per la ricongiunzione.
Art. 5 L. n. 44/1973
Il trasferimento dei periodi dall'INPS all'INPDAI effettuato su richiesta del lavoratore comporta che detti contributi siano valorizzati nella gestione in cui sono confluiti; una retrocessione non è prevista dalla norma.
Legge n. 289/2002
Ha disposto la soppressione dell'INPDAI e la confluenza all'INPS con "evidenza contabile separata" nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), introducendo il criterio del pro rata per la liquidazione delle pensioni dei dirigenti industriali; tale disposizione si applica in via generale senza distinzione tra soggetti ancora iscritti o non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31/12/2002.
Decreto legislativo n. 181/1997
La Corte ha richiamato l'art. 3, comma 7, come riferimento richiamato dall'art. 42 per stabilire il criterio del pro rata; la pretesa applicazione dell'art. 3, comma 4 (clausola di salvaguardia secondo cui il trattamento dei dirigenti non può essere inferiore all'AGO) non è stata ritenuta dimostrata nel caso concreto e non prevale sull'assetto previsto dall'art. 42.
Legge n. 243/2004
Norma relativa alla monetizzazione dell'accredito contributivo per lavoratori che posticipano il pensionamento nel triennio 2004-2007; la Corte ha ritenuto irrilevante l'invocazione di tale norma per giustificare la ricongiunzione o il riaccredito dei contributi oggetto di trasferimento.
D.P.R. n. 58/1976
La ricongiunzione disciplinata dal DPR n. 58/1976 non è assimilabile al meccanismo di trasferimento/confluenza operato dall'art. 42 L. n. 289/2002; l'iscrizione con evidenza contabile separata non equivale a una unificazione assimilabile alla ricongiunzione.
Costituzione della Repubblica Italiana
Le doglianze di violazione degli artt. 3 (uguaglianza) e 38 (tutela della previdenza sociale) sono state ritenute infondate: le differenze di trattamento rispondono a fatti e decorrenze diverse (es. trasferimenti volontari) e non integrano discriminazione costituzionalmente rilevante nel caso esaminato.
D.P.R. n. 115/2002
Applicata ai fini della compensazione delle spese di giudizio per la complessità della materia e la data di proposizione del ricorso; Corte ha disposto la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Se i contributi sono stati trasferiti su richiesta del lavoratore a gestione diversa (es. da INPS a INPDAI) prima della soppressione del fondo e della confluenza nell'INPS, normalmente restano soggetti alla gestione in cui sono confluiti e al regime applicabile a quella gestione (valutazione pro rata se previsto dalla normativa di soppressione).
- La disciplina prevista dall'art. 42 L. n. 289/2002 (confluenza con evidenza contabile separata e criterio del pro rata) si applica anche ai casi di posizioni precedentemente trasferite e non richiede che il lavoratore fosse in costanza di iscrizione INPDAI alla data del 31/12/2002.
- La possibilità di ottenere una ricongiunzione dopo che i contributi sono già stati trasferiti e concentrati ai sensi delle norme di settore è, in assenza di specifica previsione normativa, limitata o esclusa; occorre verificare la data e la natura del trasferimento e la disciplina legislativa applicabile.
- Per ottenere l'applicazione della clausola di salvaguardia o dimostrare che il trattamento risultante sia inferiore a quello AGO è necessario fornire una comparazione dettagliata e provata, che confronti le due liquidazioni a parità di condizioni (stesse contribuzioni, retribuzioni pensionabili, massimali, ecc.); conteggi generici o parziali non sono sufficienti.
- Le doglianze di incostituzionalità contro l'art. 42 sono difficili da accogliere quando la differenza di trattamento derivi da scelte volontarie antecedenti (es. trasferimento su istanza del lavoratore) o da differenti discipline normative dei diversi fondi; è necessario dimostrare una lesione effettiva di pari trattamento o delle aspettative maturate.
- In casi simili è fondamentale acquisire e produrre documentazione precisa: date e documenti delle istanze di trasferimento, dettagli delle retribuzioni e dei contributi per ciascun periodo, e conteggi comparativi completi conformi ai criteri applicabili alle singole gestioni.
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