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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17709/2020 del 25/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (congiunti)

La controversia

I congiunti della paziente deceduta hanno chiesto al Comune il risarcimento, iure proprio e iure hereditatis, dei danni conseguenti all’epatite C contratta dalla loro congiunta a seguito di trasfusioni eseguite nel 1972 presso gli Ospedali Riuniti di Venezia. La donna era poi deceduta per un epatocarcinoma conseguente all’epatite e alla cirrosi epatica. Il Tribunale di Venezia riconobbe la legittimazione passiva del Comune e la sua responsabilità, liquidando i danni iure proprio, ma dichiarò prescritto il diritto azionato iure hereditatis. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1538/2018 depositata il 31 maggio 2018, rigettò l’appello principale del Comune e accolse in parte l’appello incidentale dei congiunti, riconoscendo ulteriori 34.000 euro ciascuno a due figlie e 20.000 euro a un’altra figlia. In cassazione i congiunti hanno proposto otto motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c., contestando che la prescrizione del credito ereditario decorresse dalla diagnosi di epatite del 1990, senza prova che la paziente conoscesse o potesse conoscere l’origine trasfusionale della malattia; (2) inadeguatezza della liquidazione di 200.000 euro al vedovo per danno parentale, con contestazione dell’applicazione delle Tabelle di Milano e dell’omesso esame di circostanze specifiche; (3)-(4) insufficiente motivazione e mancata considerazione dello scostamento dalle Tabelle di Milano per la liquidazione di 20.000 euro alla sorella, a fronte di un minimo tabellare indicato in 23.740 euro; (5) insufficiente motivazione della liquidazione di 25.000 euro ciascuno ai nipoti; (6)-(7) insufficiente motivazione e omessa considerazione dello scostamento tabellare per le somme di 164.000 euro liquidate a due figlie; (8) analoghe censure alla liquidazione di 184.000 euro per un’altra figlia e alla riduzione del divario rispetto alle sorelle.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: la Corte territoriale aveva fatto decorrere la prescrizione dalla conoscenza della diagnosi, senza accertare quando la paziente avesse conosciuto o potesse conoscere, con l’ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche, il nesso causale tra epatite e trasfusioni. Ha accolto anche il terzo e il quarto motivo: scelti i parametri delle Tabelle di Milano, il giudice non può liquidare il danno da perdita del rapporto parentale al di sotto del minimo tabellare senza indicare una specifica circostanza giustificativa; la somma riconosciuta alla sorella era inferiore al minimo di 23.740 euro e la sentenza non spiegava la decurtazione. Ha rigettato gli altri motivi, poiché le liquidazioni contestate rientravano nella forbice tabellare e non risultava un uso manifestamente scorretto del potere equitativo. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. È stata inoltre disposta l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione della sentenza, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La Corte è incorsa pertanto in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., giacchè, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione, ha ritenuto conosciuta o -comunque- conoscibile l’eziologia trasfusionale da parte della paziente, senza individuare le informazioni idonee a consentire alla V. di collegare causalmente la propria patologia alle trasfusioni (cfr. Cass. 24164/2019).

    Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio, non è sufficiente la conoscenza della malattia: occorre accertare quando il danneggiato abbia percepito o avrebbe potuto percepire, con ordinaria diligenza e considerate le conoscenze scientifiche, la derivazione causale della patologia dalla condotta altrui.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte di merito ha richiamato il principio consolidato -e condiviso anche dai ricorrenti- secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da parte di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo non decorre dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (ex multis, Cass. S.U. n. 576/2008 e Cass. n. 16550/2016).

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti con riferimento all’onere della prova, ma la Corte ha deciso la censura sulla prescrizione rilevando l’errata applicazione dell’art. 2935 c.c.; il testo non enuncia una distinta interpretazione dell’art. 2697 c.c.

  • D.Lgs. n. 196/2003, art. 52, comma 2

    Considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2.

    In considerazione dell’oggetto della controversia, la Corte dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Nelle azioni risarcitorie per contagio, la prescrizione non decorre automaticamente dalla manifestazione della malattia o dalla sua diagnosi: decorre da quando il danneggiato ne abbia percezione, o avrebbe potuto averla usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche, come danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta di un terzo. Il giudice deve quindi accertare quando fossero disponibili informazioni idonee a consentire tale collegamento causale.
  • Quando il giudice sceglie di liquidare equitativamente il danno da perdita del rapporto parentale applicando le Tabelle di Milano, non può scendere sotto il minimo tabellare senza motivare sulla base di una specifica situazione individuale, diversa dai fattori già considerati dalla tabella per graduare l’importo.
  • Se la liquidazione del danno parentale rientra nella forbice tabellare e non emergono elementi che rendano manifesto un uso scorretto del potere equitativo, le relative censure non giustificano la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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