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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17611/2020 del 24/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sul trattamento dei contributi trasferiti dall'INPDAP all'INPS in occasione di ricongiunzione/trasferimento: il ricorrente (INPS) sosteneva che, alla cessazione dal servizio pubblico senza diritto a pensione, fosse operativa la "costituzione della posizione assicurativa" ex DPR n.1092/1973 (art.124 e seg.), con trasferimento dei contributi al FPLD senza applicazione di interessi; il resistente (Ammoniaci) aveva chiesto che, nella determinazione dell'onere a suo carico per la ricongiunzione richiesta il 21/11/2000, venissero detratti gli interessi compositi al 4,5% previsti dall'art.2, comma 2, L. n.29/1979 sui contributi trasferiti, sostenendo che la fattispecie dovesse essere trattata come ricongiunzione ai sensi della L.29/1979. La Corte d'appello aveva accolto la tesi dell'Ammoniaci; la Cassazione ha valutato la corretta applicazione delle norme speciali sul pubblico impiego (DPR 1092/1973) e la portata dell'art.126 in tema di esclusioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e, nel merito, ha rigettato la domanda originaria di Ammoniaci. Ha ritenuto applicabile la disciplina della costituzione della posizione assicurativa (artt.124-125 DPR 1092/1973) con trasferimento dei contributi senza interessi, in quanto l'esclusione prevista dall'art.126 (che impedisce la costituzione della posizione quando il dipendente "assuma un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione") va interpretata come riferita al nuovo servizio pubblico e non al successivo rapporto di lavoro privatistico; inoltre la domanda di ricongiunzione era anteriore alla modifica normativa del 2010. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • DPR 30 dicembre 1973, n. 1092, art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa)

    "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianita' di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato."

    La Cassazione ha ritenuto che, al verificarsi delle condizioni, la posizione assicurativa si costituisce ope legis presso l'INPS e i contributi sono trasferiti senza interessi secondo la disciplina specifica per il pubblico impiego

  • DPR 30 dicembre 1973, n. 1092, art. 125

    "I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta."

    Stabilisce espressamente che i contributi trasferiti per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati senza applicazione di interessi; principio decisivo ai fini del rigetto della domanda di Ammoniaci

  • DPR 30 dicembre 1973, n. 1092, art. 126

    "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente."

    La Corte ha interpretato la previsione come riferita all'assunzione di un nuovo servizio pubblico che debba essere riunito o ricongiunto con quello precedente; pertanto il passaggio a un rapporto di lavoro privatistico non rientra in questa esclusione

  • Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2 (Ricongiunzione)

    "la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento... La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione... pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza..."

    Disciplina la ricongiunzione con l'applicazione dell'interesse composto al 4,5% e la ripartizione dell'onere; la Corte d'Appello l'aveva ritenuta applicabile, ma la Cassazione ha escluso la sua applicazione nella fattispecie perché prevale la disciplina speciale del pubblico impiego

  • Legge 2 aprile 1958, n. 322, articolo unico

    Norma richiamata nel ricorso per la disciplina della costituzione della posizione assicurativa nel pubblico impiego; la Cassazione ha ritenuto che l'applicazione delle norme speciali del DPR 1092/1973 fosse corretta

  • Legge 29 luglio 1962, n. 1338, art. 13

    Richiamata per i criteri e le tabelle usate nella determinazione della riserva matematica ai fini della ricongiunzione (menzionata nella disciplina della L.29/1979)

  • Legge 22 giugno 2010, n. 122, art. 12-undecies

    Intervento normativo del 2010 che ha modificato la disciplina dei trasferimenti e della ricongiunzione; la sentenza rileva che i fatti sono anteriori a tale modifica, per cui la disciplina previgente si applica

Massime di principio

  • Quando il dipendente pubblico cessa dal servizio senza diritto a pensione, si applica in via primaria la disciplina speciale del pubblico impiego (DPR n.1092/1973) che determina la costituzione automatica della posizione assicurativa presso l'INPS e il trasferimento dei contributi senza interessi, salvo le esclusioni previste dall'art.126.
  • L'esclusione prevista dall'art.126 (assenza di costituzione della posizione assicurativa) va interpretata come riferita all'assunzione di un altro "servizio" pubblico che debba essere riunito o ricongiunto con quello precedente; il nuovo rapporto di lavoro privatistico non rientra nella stessa eccezione.
  • Se sussiste la ricongiunzione ex L. n.29/1979 (cioè quando si applica quella disciplina specifica), i contributi trasferiti sono maggiorati dell'interesse composto al 4,5% e l'onere è ripartito secondo le percentuali previste dalla legge; per stabilire quale regime applicare occorre valutare la natura (pubblico vs privato) e la modalità di prosecuzione dell'attività lavorativa.
  • È fondamentale considerare la data delle vicende rispetto alle modifiche normative (es. riforma del 2010): le regole applicabili possono cambiare e la disciplina previgente si applica ai fatti anteriori alle modifiche.
  • Nelle controversie analoghe occorre verificare con attenzione la natura del nuovo rapporto di lavoro, i tempi di instaurazione rispetto alla cessazione e la finalità della norma di esclusione: la mera prosecuzione dell'attività in ambito privatistico non esclude automaticamente l'applicazione della costituzione della posizione assicurativa prevista per il pubblico impiego.

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