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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17705/2020 del 25/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la condanna dell'INPDAP/INPS al pagamento di Euro 190.971,00 quale restituzione di contributi "eccedenti" non utilizzati ai fini pensionistici in base alle disposizioni di cui all'art. 14-bis del d.lgs. n. 96/1993 (come modificato dall'art. 9 del d.l. n. 32/1995, conv. in l. n. 104/1995). Contestava altresì la quantificazione operata dall'INPS e la motivazione della condanna alle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 14-bis è norma eccezionale e di stretta interpretazione e consente, nel caso, la restituzione solo della contribuzione effettivamente versata dal dipendente e non della parte a carico del datore di lavoro. Ha ritenuto generiche e inconcludenti le contestazioni del Giungarelli sulla quantificazione, dato che l'INPS aveva depositato un conteggio e le obiezioni erano sollevate tardivamente o in modo non specifico. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la mancanza di precedenti specifici all'epoca del ricorso, pur rilevando la sussistenza dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 96/1993, art. 14-bis, comma 4

    «Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali».

    La norma è di carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente: la restituzione riguarda i contributi effettivamente versati dal lavoratore e non la quota a carico del datore di lavoro; non costituisce un criterio generale di restituzione della contribuzione versata.

  • D.L. n. 32/1995 conv. in L. n. 104/1995, art. 9

    Ha introdotto la formulazione oggi richiamata dell'art. 14-bis; funge da riferimento normativo per la disciplina eccezionale della restituzione contributiva.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'INPS avesse prodotto un conteggio specifico e che le contestazioni del ricorrente fossero generiche e inidonee a scalfire la prova offerta dall'INPS.

  • Artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme che disciplinano la motivazione della sentenza e la liquidazione delle spese: la condanna alle spese segue il rigetto della domanda, ma la Corte ha compensato le spese per la mancanza di precedenti specifici all'epoca del ricorso.

  • Art. 38 Cost.

    Principio di solidarietà che ispira il sistema previdenziale e giustifica, in via generale, l'inderogabile carattere non restitutorio della contribuzione legittimamente versata, salvo espressa e limitata disposizione di legge.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di specifici esiti processuali; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'art. 14-bis d.lgs. 96/1993 è una norma eccezionale e va interpretata restrittivamente: la restituzione dei contributi riguarda, di regola, solo la parte effettivamente versata dal lavoratore e non la quota a carico del datore di lavoro.
  • Il principio di solidarietà del sistema previdenziale (art. 38 Cost.) tende a escludere la restituzione generalizzata della contribuzione versata; le disposizioni che autorizzano restituzioni devono essere interpretate alla luce della loro finalità compensativa e limitata.
  • Chi contesta i conteggi INPS deve proporre censure specifiche e documentate: obiezioni generiche, tardive o non quantificate sono inidonee a rovesciare i calcoli prodotti dall'ente previdenziale.
  • La condanna alle spese consegue normalmente al rigetto della domanda, ma il giudice può compensare le spese quando la questione è priva di precedenti certi o presenta profili di novità giuridica.
  • In situazioni analoghe è opportuno che il ricorrente richieda, sin da primo grado, il dettaglio contabile distinguendo chiaramente contributi a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, e impugni con precisione eventuali errori di calcolo o omessi accrediti.

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