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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17702/2020 del 25/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Cassa impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato illegittima la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a Lorenzo Nardelli per omessa comunicazione dei redditi professionali. La Cassa sosteneva che, alla luce della potestà regolamentare attribuitale dalle norme di delegificazione (in particolare l'art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 79/1997 e l'art. 2 d.lgs. n. 509/1994), poteva disciplinare un proprio regime sanzionatorio escludendo l'applicabilità della legge n. 689/1981 e che quindi non era necessaria la preventiva contestazione dell'addebito ai fini dell'irrogazione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa. Ha ritenuto che, pur essendovi stata una sostanziale delegificazione delle materie previdenziali e una facoltà per gli enti privatizzati di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio, tale potestà derogatoria è limitata alla commisurazione delle sanzioni per garantire l'equilibrio di bilancio e non può derogare alle norme imperative sulla procedura sanzionatoria previste dalla legge n. 689/1981. In particolare, gli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981, che prevedono l'accertamento e la preventiva contestazione dell'addebito, sono norme inderogabili; l'omessa preventiva contestazione accertata nel caso concreto comporta l'estinzione della sanzione (art. 14, ultimo comma, I. n. 689/1981). La Corte ha compensato le spese e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 689/1981

    Le norme imperative (in particolare gli artt. 13 e 14) relative all'accertamento e alla preventiva contestazione della violazione si applicano anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie nei limiti di legge; l'omessa preventiva contestazione comporta l'estinzione della sanzione.

  • art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 79/1997 (conv. con l. n. 140/1997)

    «nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati ... deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo»

    Attribuisce agli enti privatizzati la possibilità di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio, ma tale potestà va interpretata in senso restrittivo: è finalizzata a misure coerenti con l'equilibrio di bilancio e non autorizza deroghe alle garanzie procedurali imperative stabilite dalla legge n. 689/1981.

  • art. 2, d.lgs. n. 509/1994

    Ha determinato la trasformazione in soggetti privatizzati degli enti gestori di previdenza obbligatoria e ha delegificato molte norme, affidando ampia autonomia regolamentare agli enti, entro limiti costituzionali e di attribuzione, ma senza travalicare le garanzie di legge in materia sanzionatoria.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Riafferma e colloca nel quadro normativo la possibilità di interventi regolamentari degli enti ai fini dell'equilibrio di bilancio; non consente tuttavia di derogare alle norme imperative che disciplinano la procedura sanzionatoria.

  • art. 18, l. n. 576/1980 (nel testo risultante dalla modificazione operata dall'art. 9, l. n. 141/1992)

    La previsione della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa o infedele comunicazione non disciplina autonomamente le modalità applicative; pertanto trovano applicazione le norme procedurali imperative (es. legge n. 689/1981) in assenza di una specifica disciplina di rango primario.

  • art. 23 Cost.

    Richiama la riserva di legge in materia di prelievi patrimoniali: atti con contenuto impositivo sono riservati al legislatore e non possono essere introdotti tramite normativa secondaria che eluda le garanzie procedurali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale tributaria richiamata dalla sentenza per dare atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha disposto la rilevazione dei presupposti per tale versamento.

Massime di principio

  • La potestà regolamentare degli enti privatizzati di previdenza è ampia ma limitata: può incidere sulla commisurazione delle sanzioni per fini di equilibrio di bilancio, non sulle garanzie procedurali inderogabili previste da legge.
  • Le norme di procedura sanzionatoria previste dalla legge n. 689/1981 (in particolare accertamento e preventiva contestazione) si applicano anche alle sanzioni irrogate dagli enti di previdenza obbligatoria, salvo espressa disposizione di legge primaria che disponga altrimenti.
  • L'omessa preventiva contestazione dell'addebito, quando richiesta dalla legge, comporta l'estinzione della sanzione (art. 14 legge n. 689/1981).
  • L'estensione del sistema esattoriale per la riscossione non sostituisce il necessario procedimento di accertamento e contestazione: se le somme non derivano da una dichiarazione del debitore, deve esserci stato un processo amministrativo che abbia consentito al soggetto di conoscere la violazione e di difendersi.
  • In casi di dubbio sulla legittimità di regolamenti interni che derogano norme di rango primario, prevale l'interpretazione conforme alla tutela delle garanzie costituzionali e legislative (riserva di legge ex art. 23 Cost.).

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