Cassazione Penale, Sentenza n. 28544/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione del Tribunale di Aosta, ha dichiarato la responsabilità penale e condannato il Mex per rapina pluriaggravata. I difensori contestavano: (1) la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sulle testimonianze ritenute decisive in primo grado (in particolare dell'assistente capo Leo Gallina e del teste Luhring), in violazione dell'art. 603 c.3 cod. proc. pen.; (2) vizio/insufficienza di motivazione perché la sentenza di appello contrasta con dichiarazioni favorevoli all'imputato rese dai testi Tropeano, Donatoni e Rey e travisa la deposizione del Gallina; (3) valutazione illegittima di elementi meramente indiziari (bicicletta trovata a 300 metri dall'abitazione, presenza nei pressi della farmacia, somma di denaro successivamente in possesso) con presunta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. I difensori richiamavano anche il principio delle Sezioni Unite (Dasgupta) sull'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive quando l'appello mira a riformare un'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo fondato il primo motivo: le deposizioni di Gallina e Luhring erano considerate decisive per l'assoluzione di primo grado e sono state poi utilizzate o valorizzate a carico dall'appello senza che ne fosse disposta la rinnovazione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Dasgupta), la Cassazione ha affermato che, in caso di impugnazione di una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative, l'appello che pervenga a condanna deve necessariamente replicare l'istruzione dibattimentale e procedere all'esame dei testi ritenuti decisivi; la mancata rinnovazione configura vizio di motivazione. Per tali ragioni la sentenza della Corte d'Appello è stata annullata e rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3)
Obbligo, nel caso di appello avverso un'assoluzione fondata su prove dichiarative, di rinnovare l'istruzione dibattimentale esaminando i testi che hanno determinato o contribuito all'assoluzione; tale rinnovazione è necessaria perché il giudice d'appello replichi direttamente l'andamento probatorio del dibattimento.
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis, lett. C)
Richiamato nella censura difensiva in tema di limiti e modalità dell'attività istruttoria in appello; la Corte ha richiamato in via generale la necessità di rinnovare le dichiarazioni decisive assunte in primo grado.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. C)
Ground di cassazione relativo alla violazione delle norme sul procedimento o sulla valutazione della prova; utilizzato per contestare la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. E)
Ground di cassazione relativo a insufficienza o contraddittorietà della motivazione; invocato per contestare la congruità della motivazione dell'appello rispetto alle dichiarazioni dei testi.
art. 533 cod. proc. pen. (comma 1)
Principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ricordato che la riforma in senso condennatorio di una assoluzione richiede rispetto del canone probatorio e, se fondata su prove dichiarative decisive, la rinnovazione dell'istruzione.
Norma sulla valutazione della prova indiziaria; i ricorrenti hanno contestato il ricorso a elementi indiziari non concatenati da nesso probatorio sufficiente, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; riguarda disposizioni emergenziali/procedurali (utilizzata come riferimento procedurale nella fase di trattazione).
Cass. Sezioni Unite, c.d. 'Dasgupta' (orientamento giurisprudenziale)
Principio interpretativo consolidato secondo cui l'appello che riforma un'assoluzione pronunciata sulla base di prove dichiarative deve rinnovare l'istruzione dibattimentale esaminando i testimoni ritenuti determinanti; la mancata applicazione di tale regola costituisce vizio di motivazione e violazione del canone probatorio.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado assolve in base a prove dichiarative (deposizioni testimoniali), l'appello che intende riformare quell'assoluzione e condannare l'imputato deve rinnovare l'istruzione dibattimentale esaminando i medesimi testi ritenuti decisivi; in mancanza l'atto è annullabile per vizio di motivazione.
- Sono 'prove decisive' non solo le dichiarazioni che da sole hanno determinato l'assoluzione, ma anche quelle che, estratte dal complesso probatorio, potrebbero incidere sull'esito del giudizio; il giudice d'appello deve quindi valutare se le singole deposizioni rientrino in tale categoria e, se sì, disporne l'escussione.
- Nell'ipotesi di overturning dell'assoluzione è richiesta una motivazione rafforzata e il rispetto del criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; la semplice diversa valutazione a distanza delle dichiarazioni senza rinnovazione non è sufficiente.
- La valutazione di elementi indiziari (bicicletta, presenza nei pressi del luogo, denaro posseduto) richiede il collegamento logico e probatorio tra gli indizi per formare un quadro univoco; singoli indizi isolati e non concatenati possono non sorreggere una condanna.
- In sede di impugnazione è fondamentale considerare non solo le deposizioni favorevoli all'accusa ma anche quelle non identificative o esculpative; contrastare o travisare tali dichiarazioni può dar luogo a vizio di motivazione.
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