Cassazione Penale, Ordinanza n. 05487/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conferma della condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Savona per il delitto di violazione di domicilio aggravata/qualificata come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. I motivi dedotti erano due: primo, l'erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che la fattispecie concreta dovesse essere ricondotta al furto semplice di cui all'art. 624 c.p.; secondo, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte rileva che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma contestata dal ricorrente come erroneamente applicata; la Corte non rivede il merito perché la censura è una mera riproposizione di questioni già decise.
Invocato dal ricorrente come fattispecie alternativa ritenuta più corretta rispetto al furto in abitazione contestato.
Richiamato per sostenere la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la censura è dichiarata inammissibile perché non confrontata con la motivazione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre argomentazioni già dedotte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto è preclusa quando la doglianza non evidenzi un reale errore di diritto, ma si risolva in una richiesta di riesame del merito.
- Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. può essere censurato in cassazione solo attraverso una critica specifica e non meramente assertiva della motivazione resa dal giudice di merito.
- La proposizione di motivi non consentiti in cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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