Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02049/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di oltre 492 mila euro sulla base di una scrittura privata dell'1 giugno 2004, collegata a una compravendita di terreni edificabili tra due società. Secondo i creditori, con tale atto i resistenti avrebbero garantito in proprio l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società debitrice nei confronti della società originaria creditrice; il credito era poi stato ceduto ai ricorrenti e si chiedeva il pagamento pro quota ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c. Il tribunale revocava il decreto, ritenendo che la scrittura non esprimesse una chiara assunzione di garanzia personale. La corte d'appello respingeva l'appello, qualificando come nuova la tesi della garanzia autonoma e ritenendo che il testo non mostrasse volontà personale dei resistenti, ma solo sottoscrizione in qualità di rappresentanti delle società. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 345 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la domanda di responsabilità personale e autonoma era già contenuta nel ricorso monitorio e non era nuova; con il secondo motivo denunciavano omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1362, 1363, 167 e 1371 c.c., lamentando un'erronea interpretazione della scrittura privata, che a loro dire prevedeva una garanzia assunta anche a titolo personale e non solo quale espressione della rappresentanza societaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo non nuova la domanda perché formulata in modo sufficientemente ampio già nel ricorso monitorio e censurando l'interpretazione della scrittura privata adottata dalla corte territoriale. In particolare, ha osservato che la motivazione d'appello era logicamente implausibile e inconferente rispetto al dato letterale dell'atto, perché svuotava di significato la sottoscrizione "in proprio" dei firmatari e contraddiceva i canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda qualificando il negozio come fideiussione o garanzia impropria/autonoma e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1298, comma 2, c.c.

    richiamato per la richiesta di pagamento pro quota nei confronti dei garanti; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma oltre il suo uso nel caso concreto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere che la corte d'appello avrebbe deciso oltre/oltre il chiesto o qualificato come nuova una domanda già proposta

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per contestare la declaratoria di novità della domanda in appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di errori processuali e di motivazione

  • art. 2267 c.c.

    menzionato dalla corte territoriale come norma non applicabile alle s.r.l., essendo dettata per la società semplice

  • art. 2462, comma 1, c.c.

    richiamato per affermare che nelle s.r.l. la garanzia dei creditori è limitata al patrimonio sociale

  • art. 2462, comma 2, c.c.

    citato come ipotesi eccezionale non ritenuta ricorrente nel caso

  • art. 1937 c.c.

    interpretato nel senso che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa in modo inequivoco, ma non necessariamente con forma scritta o formule sacramentali; la prova può essere data anche per presunzioni

  • art. 1945 c.c.

    richiamato come disposizione derogata dal contratto autonomo di garanzia, che esclude la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni del debitore principale

  • art. 1362 c.c.

    il giudice di merito viola il canone se l'interpretazione del contratto è logicamente implausibile rispetto al dato letterale e alle emergenze di causa

  • art. 1363 c.c.

    la clausola va letta nel coordinamento sistematico con le altre; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non vi fosse necessità di mitigazioni interpretative che svuotassero il senso della sottoscrizione personale

  • art. 1367 c.c.

    l'interpretazione va preferita in modo da attribuire un effetto utile alla clausola; è errata quella che priva di significato l'assunzione di responsabilità personale dei sottoscrittori

  • art. 1371 c.c.

    l'interpretazione non può essere tale da rendere inutile la sottoscrizione in proprio, dovendosi evitare una lettura priva di scopo della clausola

  • art. 167 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nella censura sull'interpretazione della scrittura; dal testo non emerge una specifica elaborazione della Corte su questa norma

Massime di principio

  • La novità della domanda va esclusa quando la pretesa, pur non tecnicamente raffinata, sia stata formulata in modo sufficientemente ampio sin dal ricorso monitorio da comprendere la qualificazione giuridica poi discussa in appello.
  • La qualificazione tra fideiussione e garanzia autonoma dipende dall'effettivo contenuto della pattuizione e dalla presenza o meno dell'accessorietà, che va accertata dal giudice di merito sulla base del testo negoziale e del contesto.
  • La volontà di prestare fideiussione o altra garanzia personale non richiede formule sacramentali, ma deve risultare in modo inequivoco dal complesso delle espressioni utilizzate.
  • L'interpretazione contrattuale è censurabile in cassazione quando il ragionamento del giudice di merito sia logicamente implausibile, inconferente rispetto al dato letterale o tali da svuotare di significato una clausola espressamente sottoscritta in proprio.
  • Il canone di conservazione impone di preferire, tra le possibili, l'interpretazione che attribuisca alla clausola un effetto utile e non la renda sostanzialmente priva di funzione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.