Ordinanza n. 1623/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’ordinanza n. 23 del 6/3/2026, notificata il 13/3/2026, del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 Area servizi Tecnici del Comune di Somma Vesuviana, avente ad oggetto “ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi in via Pomigliano – fg 6, p.lle 348-350-681” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la pec di trasmissione; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusa la nota n. 433 del 26/2/206, la relazione di personale tecnico della P.O. prot n. 6120 del 25/2/2026, il sopralluogo ed il relativo verbale del 22/12/2025, l’ordinanza commissariale n. 105 del 31/7/2024, i dinieghi n. 4612 del 12/2/2026 e prot n. 6042 del 24/2/2026, nonché di tutti gli atti istruttori, di cui si ignorano estremi e contenuti, per quanto di ragione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi relative a un’area in via Pomigliano
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti presupposti e istruttori indicati in ricorso, tra cui il sopralluogo, il relativo verbale, una relazione tecnica, una nota comunale, un’ordinanza commissariale e i dinieghi relativi alle opere edilizie. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare mediante sospensione dell’atto. Ha ritenuto che, anche in considerazione del rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione temporanea dell’attività di distribuzione carburanti e della presentazione di un’istanza di sanatoria per le opere edilizie, le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 19 novembre 2026 per la trattazione del merito, disponendo che le spese siano regolate con la decisione definitiva.
Norme richiamate
Consente, nell’ambito della fase cautelare, di fissare direttamente e sollecitamente l’udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la definizione del giudizio nel merito.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può non adottare una misura cautelare sospensiva e disporre la trattazione accelerata della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Il rilascio, nelle more del giudizio, di un’autorizzazione temporanea all’esercizio dell’attività interessata dall’atto impugnato e la presentazione di un’istanza di sanatoria possono essere valutati dal giudice cautelare ai fini della concreta adeguatezza della tutela mediante sollecita decisione nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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