Cassazione Penale, Ordinanza n. 18999/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, decidendo con rito di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato agli imputati, su concorde richiesta delle parti, le pene concordate per il reato di ricettazione in concorso. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto e due motivi: con il primo hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per mancata motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sugli elementi probatori considerati ai fini della pena; con il secondo hanno censurato, per uno dei due imputati, la mancata disapplicazione della recidiva, assumendo che ciò avesse comportato una pena eccessivamente rigorosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel patteggiamento in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, essendo la cognizione limitata ai motivi non rinunciati. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, nel patteggiamento in appello, non è deducibile in cassazione la misura della pena concordata, salvo il caso di pena illegale; inoltre, la questione relativa alla recidiva risultava comunque fra i motivi rinunciati. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado, una volta recepita la richiesta concordata, opera entro i limiti dell'effetto devolutivo e dei motivi non rinunciati.
Nel rito in esame non sussiste un obbligo di motivare il mancato proscioglimento quando sia stata proposta e accolta una richiesta concordata di pena in appello.
La censura sulla motivazione è inammissibile quando investe ambiti esclusi dal perimetro cognitivo del giudice nel patteggiamento in appello.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha reintrodotto il patteggiamento in appello.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Rileva ai fini della condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, il giudice che recepisce la pena concordata non è tenuto a sviluppare una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né a verificare nel dettaglio nullità assolute o inutilizzabilità, quando tali questioni non rientrino nei motivi devoluti.
- La rinuncia ai motivi di appello limita il thema decidendum del giudice di secondo grado: le questioni non devolute non possono essere poi utilmente riproposte in cassazione.
- In tema di patteggiamento in appello, è inammissibile il ricorso che investa la misura della pena concordata, salvo che si deduca l'illegalità della pena stessa.
- Le doglianze relative a recidiva o ad altri profili del trattamento sanzionatorio risultano non scrutinabili se attengono a punti del negozio processuale già oggetto di rinuncia o comunque definiti nell'accordo tra le parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, il versamento alla cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente.
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