Cassazione Penale, Ordinanza n. 01326/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze generiche e non specificamente calibrate sulle argomentazioni della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per un fatto commesso a Bologna il 3 gennaio 2021. La pena irrogata era di mesi uno e giorni dieci di arresto, con concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'illegittimità del foglio di via obbligatorio contestato. La Corte rileva però che le censure erano prive della necessaria specificità e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già affrontato in modo puntuale il tema dell'individuazione del luogo di effettiva residenza.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
disposizione incriminatrice della contravvenzione contestata, collegata alla violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Quando l'impugnazione contesta la legittimità del provvedimento presupposto o dell'atto applicativo, il ricorrente deve misurarsi con le concrete risposte già fornite dal giudice di merito sui punti decisivi, altrimenti il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- La deduzione di vizi di legge o motivazione non è sufficiente se non indica in modo preciso in che cosa consista l'errore della decisione impugnata rispetto alle sue specifiche argomentazioni.
Come è indicizzato
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