Cassazione Penale, Sentenza n. 34600/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP del 29/11/2022 che, applicando la diminuzione prevista per il rito abbreviato (in ossequio alle pronunce favorevoli "Scoppola" e Corte costituzionale n.210/2013), aveva sostituito la pena dell'ergastolo con 30 anni di reclusione per effetto della legge più favorevole. Il ricorso deduce che il GIP non ha rilevato l'assenza dei presupposti per l'applicazione del rito abbreviato: in udienza preliminare (9/3/1993) il GUP aveva rigettato l'istanza per dissenso del pubblico ministero (consenso allora necessario) e tale istanza non era stata riproposta nel corso del procedimento fino al giudizio di rinvio, peraltro limitato alla valutazione dell'attenuante della provocazione, per cui si era già formato il giudicato sulla responsabilità.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la riduzione della pena dell'ergastolo in pena temporanea ex pronunce internazionali è possibile solo se la condanna è stata pronunciata in sede di rito abbreviato e se il rito abbreviato era stato validamente concesso nel giudizio di cognizione. Avendo il GUP rigettato l'abbreviato per mancanza del consenso del PM e non essendo l'istanza stata riproposta nei termini utili (e trattandosi il rinvio di questione limitata), la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144)
Normativa transitoria richiamata per i requisiti di ammissibilità del rito abbreviato in fase intertemporale; la Corte ha evidenziato che i presupposti previsti (in particolare il consenso del PM all'epoca) erano necessari e non presenti nel caso di specie.
legge n. 479 del 16/12/1999 (c.d. Carotti)
Riferita nel contesto della disciplina applicabile ai fatti e agli effetti favorevoli delle pronunce successive; utilizzata per valutare l'ambito temporale di applicazione delle modifiche normative.
Corte EDU, sentenza "Scoppola contro Italia" del 17/09/2009
Principio che ha riconosciuto a determinate condizioni il diritto a beneficiare di norme più favorevoli con conseguente possibile riduzione della pena dell'ergastolo; la Corte italiana ha precisato che il beneficio spetta solo se la condanna è stata pronunciata in un processo effettivamente celebrato con il rito abbreviato.
Corte costituzionale, sentenza n. 210/2013
Richiamata come riferimento giurisprudenziale che, congiuntamente a "Scoppola", inquadra l'applicazione retroattiva o estensiva di norme e pronunce internazionali in materia di pena; qui è stata utilizzata per sostenere l'applicazione della legge più favorevole solo se sussistono i presupposti procedurali.
Sez. 1, sentenza n. 34158 del 04/07/2014 (Trudu)
Giurisprudenza di legittimità confermante che la riduzione da ergastolo a pena temporanea è ammissibile solo se la condanna è il frutto di un giudizio abbreviato effettivamente ammesso e concluso con sentenza.
Cassazione Sez. 1, n. 160 del 08/02/2000
Richiamata nel quadro fattuale (concorrente giudizio fra imputati) per spiegare l'estensione degli effetti favorevoli e la rilevanza di decisioni collegate; utile per la valutazione della preclusione o estensione degli effetti nel tempo.
Norma processuale citata per i rimedi esperiti; evocata nella discussione precedente sul tentativo di ottenere l'applicazione di pronunce favorevoli con rimedi straordinari.
Massime di principio
- La riduzione dell'ergastolo in pena temporanea per effetto di pronunce internazionali o costituzionali (es. "Scoppola") è possibile solo se la condanna definitiva è stata pronunciata al termine di un rito abbreviato validamente ammesso nel giudizio di cognizione.
- Se in udienza preliminare il GUP respinge l'abbreviato per mancanza del consenso del pubblico ministero (consenso allora necessario), la parte non può successivamente ottenere i benefici dell'abbreviato a meno che l'istanza non venga riproposta e accolta nei termini e nella sede previsti.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare i presupposti processuali dell'applicazione di norme più favorevoli; l'assenza di tali presupposti comporta l'annullamento dell'ordinanza esecutiva senza rinvio quando non vi sia spazio per un riesame utile.
- Il giudicato sulla responsabilità, anche se limitato a questioni diverse (es. attenuanti), impedisce di far valere successivamente l'esistenza di elementi procedurali che avrebbero dovuto essere dedotti e decisi nel corso del giudizio di cognizione.
- In casi di rinvio limitato (es. alla sola verifica di una circostanza attenuante), i benefici derivanti da un rito diverso non possono essere invocati se non erano stati validamente concessi nel corso del giudizio originario.
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