Cassazione Penale, Sentenza n. 31637/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Parma che aveva revocato, su istanza di Patrizio Bosti, la porzione della sentenza di condanna della Corte d'appello di Napoli del 15 giugno 2017 (irrevocabile 11/12/2018) relativa a anni 2, mesi 4 e giorni 24 di reclusione riferibile al periodo gennaio 2000 - 16 maggio 2003, stante la precedente condanna della Corte d'appello di Napoli del 16 aprile 2004 (irrevocabile 13/4/2005) per lo stesso reato associativo e per lo stesso arco temporale. Il Procuratore ha dedotto violazione del principio del ne bis in idem e difetto di motivazione, sostenendo che il Tribunale non ha adeguatamente confrontato i contenuti delle due sentenze di condanna, né spiegato se il riconoscimento della continuazione effettuato in cognizione riguardasse porzioni temporali del medesimo reato associativo o altri reati, e pertanto non ha dimostrato l'effettivo sovrapporsi degli accertamenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo che l'ordinanza del Tribunale di Parma fosse carente di motivazione. Pur riconoscendo la fondatezza sostanziale del rilievo circa la sovrapposizione temporale delle due condanne, la Corte ha ritenuto necessaria una più puntuale e documentata valutazione del contenuto degli accertamenti delle due sentenze (in particolare dell'ultima) per stabilire se vi fosse effettiva identità parziale di reato e come la continuazione fosse stata valutata in cognizione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Parma per nuovo giudizio, con ordine di integrare la motivazione e chiarire la natura e l'estensione dell'eventuale ne bis in idem o, in alternativa, la correttezza della revoca della porzione di pena.
Norme richiamate
delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
Articolo indicato come la fattispecie associativa contestata; la questione principale ha riguardato se le due sentenze avessero accertato lo stesso reato associativo per il medesimo arco temporale.
Principio del ne bis in idem
Principio invocato dal ricorrente secondo cui non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice dell'esecuzione motivi compiutamente l'assenza di sovrapposizione tra gli accertamenti per escludere la violazione.
Massime di principio
- Quando esistono più sentenze di condanna per reati apparentemente coincidenti occorre un confronto esplicito e motivato dei contenuti degli accertamenti giudiziari (fatti, periodi temporali, ambiti di accertamento) per stabilire se esista un effettivo ne bis in idem.
- La mera affermazione di sovrapposizione temporale o la revoca parziale di una sentenza non è sufficiente: il giudice dell'esecuzione deve specificare in che misura le condotte accertate sono identiche o diverse e come è stata calcolata la porzione di pena da revocare.
- Il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione richiede che si chiarisca se la continuazione riguarda lo stesso reato associativo in porzioni temporali diverse oppure reati diversi; tale chiarimento è essenziale per valutare l'eventuale doppia punizione.
- In presenza di dubbi motivazionali il provvedimento è annullabile e la controversia deve essere rimessa al giudice di merito perché integri la motivazione e compia il necessario esame comparativo delle sentenze pregresse.
- Se si accerta una sovrapposizione effettiva, la revoca deve limitarsi alla porzione di pena riferibile al periodo già giudicato, con chiara quantificazione e indicazione della metodologia di calcolo.
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