Cassazione Penale, Sentenza n. 2512/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per nullità della procedura derivante dalla mancata notificazione dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia all'indirizzo PEC corretto. L'avviso dell'udienza del 22/01/2021 era stato inviato all'indirizzo filippogallina@legalmail.it, diverso dall'effettivo indirizzo PEC del difensore avv. Filippo Maria Gallina (filippomariagallina@pecavvpa.it). Per tale motivo il difensore di fiducia non ha potuto partecipare all'udienza e in sua vece era presente un difensore d'ufficio; il ricorrente ha dedotto che l'omessa e errata comunicazione integra una nullità assoluta che travolge la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'omessa o erronea notificazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta (artt. 178, co.1, lett. c) e 179, co.1, c.p.p.) e che la presenza di un difensore d'ufficio non la sanifica. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello di Palermo, che dovrà procedere al nuovo giudizio in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che individua i motivi di cassazione, qui richiamata per censurare la violazione delle norme sulla formazione del contraddittorio e della regolarità della notificazione delle udienze.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede la nullità per mancata comunicazione dell'udienza al difensore quando è obbligatoria la sua presenza; la Corte l'ha ritenuta applicabile per la notifica inviata al PEC errato.
Disciplina le nullità per difetto di comunicazione al difensore; la Corte ha qualificato la mancata corretta comunicazione come nullità assoluta.
Richiamato in relazione ai principi sul giudizio di merito e sugli effetti delle nullità che incidono sul giudizio d'appello e di rinvio.
art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata solo per indicare che la requisitoria del Pubblico Ministero è stata redatta ai sensi di tale decreto (riferimento formale alla modalità redazionale durante il procedimento).
Giurisprudenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015)
Precedente richiamato dalla Corte secondo il quale l'omessa comunicazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta e non è sanata dalla presenza di un difensore d'ufficio.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'udienza al difensore di fiducia all'indirizzo PEC corretto configura nullità assoluta se la presenza del difensore è obbligatoria.
- La notifica effettuata a un diverso indirizzo PEC non vale a sanare l'irregolarità: la presenza in udienza di un difensore d'ufficio o di un sostituto non elimina la nullità quando il difensore di fiducia non è stato regolarmente avvisato.
- La nullità così configurata, se tempestivamente eccepita, travolge la sentenza impugnata e determina l'annullamento; la Corte può disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello per nuovo giudizio in diversa composizione.
- In casi simili è essenziale verificare e documentare l'indirizzo PEC comunicato dal difensore e le notifiche effettivamente inviate, eccependo tempestivamente eventuali difformità per preservare il diritto di difesa.
- La Corte di Cassazione applica coerentemente i precedenti: il diritto al contraddittorio e alla difesa tecnica richiede una notifica corretta e opponibile al difensore nominato dal soggetto processuale.
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