Sentenza n. 652/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, n. 144/2024, passata in giudicato, che aveva disposto l’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palmi n. 144/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, notificata al Ministero il 3 febbraio 2025 e passata in giudicato il 19 dicembre 2025. La pronuncia di primo grado aveva condannato il Ministero ad assegnare la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, mediante buoni elettronici di 500 euro per ciascun anno, utilizzabili secondo le modalità previste dal DPCM 28 novembre 2016, oltre interessi dalla maturazione del diritto all’accredito all’attribuzione effettiva. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 4 gennaio 2026 e depositato il 5 gennaio 2026, deducendo la mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che il 12 gennaio 2026 Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico il voucher riconosciuto dalla sentenza. Ritenuta documentata l’integrale soddisfazione del credito azionato, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese, liquidate in 250 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario: l’esecuzione è intervenuta il 12 gennaio 2026, dopo la notifica del ricorso e a fronte dell’ingiustificato ritardo rispetto alla sentenza notificata nel febbraio 2025.
Norme richiamate
Al Collegio non resta che dichiarare la cessata materia del contendere, risultando documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale la ricorrente ha agito in ottemperanza.
La soddisfazione documentata della pretesa durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con ricorso notificato il 4/1/2026 e depositato in data 5/1/2026 la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato; il testo non formula ulteriori precisazioni interpretative sulla disciplina dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, risulta documentalmente che l’amministrazione ha integralmente soddisfatto il credito riconosciuto dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L’esecuzione del giudicato intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso, a fronte di un ritardo ingiustificato, comporta la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.
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