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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03207/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il primo motivo riguardava la responsabilità penale, ma tale tema era già stato oggetto di rinuncia nel concordato in appello; il secondo motivo contestava la determinazione della pena, formulando censure di merito e critiche aspecifiche sulla dosimetria sanzionatoria, nonostante la Corte di appello avesse dato conto dei fattori considerati per ritenere congrua la pena, del riconoscimento delle attenuanti generiche e della riduzione applicata, con pena base fissata in primo grado al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché relativo a un profilo di responsabilità penale già rinunciato nel concordato in appello; ha considerato il secondo motivo inammissibile perché si risolveva in argomentazioni di merito e censure aspecifiche sulla pena, a fronte di una motivazione di appello ritenuta sufficiente e non illogica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili motivi che investano questioni sulle quali l'imputato abbia già rinunciato nell'ambito di un concordato in appello.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una mera rivalutazione di merito o in contestazioni generiche, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua, non illogica e dar conto dei criteri seguiti nel trattamento sanzionatorio.
  • Quando il giudice di appello ha considerato complessivamente i fattori rilevanti per la dosimetria della pena, compreso il riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della riduzione, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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