Cassazione Penale, Ordinanza n. 39093/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di due imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose. Il primo ricorrente deduceva un vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato il materiale probatorio e già riproposto in appello. La seconda ricorrente articolava sette motivi: i primi cinque contestavano la ricostruzione del suo ruolo, negando che avesse svolto funzioni gestorie e sostenendo che fosse solo consulente fiscale, in assenza di elementi per ritenerla amministratrice di fatto; il sesto negava la configurabilità dei reati di bancarotta in capo a chi avrebbe dato solo consigli professionali senza poteri decisionali e senza responsabilità nella tenuta della contabilità; il settimo censurava la determinazione della pena, ritenuta parificata a situazioni differenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente meramente riproduttivo di censure già esaminate e volto a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo ricorso, ha reputato indeducibili i primi cinque motivi perché reiterativi delle doglianze già respinte in appello e perché miravano a una diversa lettura dei fatti; il sesto motivo è stato giudicato eccentrico rispetto alla contestazione di amministratrice di fatto, essendo costruito sulla diversa qualifica di consulente fiscale; il settimo è stato dichiarato indeducibile poiché sollecitava un nuovo apprezzamento della congruità della pena, che era stata comunque adeguatamente motivata e determinata poco sopra il minimo edittale. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza presuppone la contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose, ma non sviluppa una specifica interpretazione della norma oltre a confermare la responsabilità degli imputati.
Non citato espressamente, ma il motivo sulla pena riguarda il giudizio di commisurazione rimesso al giudice di merito, sindacabile solo per illogicità o arbitrio.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito, senza denunciare un decisivo travisamento della prova o un vizio logico effettivo.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre una nuova valutazione del materiale probatorio a quella compiuta nei precedenti gradi, né effettuare un confronto tra la motivazione impugnata e modelli argomentativi alternativi esterni al provvedimento.
- Quando l'imputazione riguarda l'esercizio di fatto di funzioni gestorie, la censura che pretenda di riqualificare il ruolo dell'imputato in termini diversi da quelli contestati è eccentrica e non coglie il thema decidendum.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, non già per una diversa opinione di congruità della sanzione.
- È inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazioni di legge, in realtà richieda una rivalutazione del fatto o della attendibilità delle fonti di prova.
- La presenza di una motivazione adeguata sulla concreta incidenza del ruolo dell'imputato consente di ritenere legittima una pena collocata vicino al minimo edittale, senza necessità di ulteriore intervento in sede di legittimità.
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