Cassazione Penale, Sentenza n. 17042/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio relativo a monili d'oro detenuti presso attività "compro oro". Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che il decreto di convalida depositato il 29 maggio 2021 non era stato notificato né all'indagato né al difensore, e che l'unico decreto notificato era quello del 1° giugno 2021; da ciò avrebbe derivato un vizio nei tempi di validazione ex art. 355 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la consegna del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida servano a consentire il riesame, ma che l'omesso o inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro una volta che il soggetto sia stato posto in condizione di chiedere il riesame. Nel caso il decreto risultava regolarmente depositato in cancelleria e non risultano elementi a prova di un deposito intempestivo. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Predispone il procedimento celebrato con contraddittorio scritto; richiamato per motivare la modalità processuale seguita (dibattimento scritto).
Regola i termini e le modalità della convalida del sequestro; il Collegio ritenuto che il rispetto dei tempi è attestato dal deposito in cancelleria e che l'assenza di notifica non annulla la validità del sequestro una volta che il soggetto sia stato posto in condizione di chiedere il riesame.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; applicato per irrogare la sanzione di € 3.000,00.
Sez. 2, Sentenza n. 47165 del 19/09/2019 (Nexhipi Mjaltin, Rv. 277803)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'omesso o inesatto adempimento della notifica della convalida non incide sulla legittimità del sequestro quando il soggetto sia comunque posto in condizione di chiedere il riesame.
Sez. 3, Sentenza n. 1821 del 12/05/1999 (Petix, Rv. 214217-01)
Precedente richiamato in senso analogo, a sostegno del principio che la mancata consegna di documenti o notifica formale non sempre determina l'illegittimità del sequestro se il rimedio del riesame è concretamente esercitabile.
Massime di principio
- L'omessa notifica del decreto di convalida non determina automaticamente l'annullamento del sequestro se il provvedimento è regolarmente depositato in cancelleria e la persona è stata posta in condizione di esercitare il riesame.
- Per impugnare con successo la convalida è necessario dimostrare concreti pregiudizi o l'assenza del deposito nei termini: meri rilievi formali sulla notifica, senza prova di un deposito tardivo o di impossibilità a proporre il riesame, difficilmente saranno decisivi.
- La prova del rispetto dei tempi di deposito in cancelleria ha grande rilevanza; il difensore che deduce vizi procedurali deve produrre elementi che smentiscano le attestazioni di cancelleria.
- In caso di ricorso inammissibile in Cassazione possono essere imposte spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza formale del ricorso prima di proporlo.
- Quando possibile, documentare tempestivamente la mancanza di notifica o l'esclusione dall'accesso agli atti e richiedere eventualmente misure cautelari o provvedimenti che attestino l'impossibilità di proporre il riesame nei termini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16800/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16804/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16805/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16808/2022 del 02/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →