Cassazione Penale, Ordinanza n. 33502/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha confermato la correttezza della rideterminazione della pena e della motivazione relativa all'applicazione della recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena dopo la dichiarazione di estinzione del reato contestato al capo L). Sosteneva, in particolare, che avrebbe dovuto essere eliminato l'aumento di pena riferibile a tale illecito. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 99 c.p. e il vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, rilevando che l'aumento per il reato del capo L), originariamente pari a un giorno di reclusione, era già stato neutralizzato dal primo giudice mediante la riduzione di un terzo prevista per il rito, applicata su una pena complessiva di quindici anni e un giorno e determinata in dieci anni di reclusione, corrispondenti al minimo edittale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la Corte di appello aveva motivato sulla rafforzata pericolosità sociale desumibile dagli illeciti oggetto del giudizio, applicando il criterio concreto richiesto per la recidiva.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla determinazione della pena complessiva e all'aumento riferibile a uno dei reati in continuazione.
La recidiva deve essere valutata verificando in concreto se la reiterazione del reato sia sintomo effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale, considerando natura, offensività, omogeneità e distanza temporale degli illeciti e ogni altro parametro individualizzante.
Richiamato in relazione alla motivazione sulla determinazione della pena.
Massime di principio
- Quando un reato inserito nella continuazione viene successivamente dichiarato estinto, non deve essere nuovamente eliminata la relativa porzione di pena se essa è già stata neutralizzata dalla riduzione applicata per il rito e la pena risultante corrisponde al minimo edittale.
- La recidiva prevista dai primi quattro commi dell'art. 99 c.p. non può essere applicata sulla base del solo dato formale dei precedenti penali: il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione evidenzi maggiore riprovevolezza della condotta e pericolosità dell'autore.
- La motivazione sulla recidiva può fondarsi sulla valutazione complessiva della natura dei reati, del tipo di devianza, del grado di offensività, della distanza temporale e dell'omogeneità degli illeciti, nonché di ogni ulteriore elemento significativo della personalità e del grado di colpevolezza.
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