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Ordinanza

Ordinanza n. 1060/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 00118/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202308838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di rinvio, rilevando che il procedimento conciliativo era ancora pendente e che non era possibile prevederne la tempistica. Non ha deciso i motivi di appello né confermato o riformato la sentenza di primo grado. Ha rimesso al Presidente titolare della Sezione la fissazione della successiva udienza di discussione.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 118/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia e, nel corso del giudizio d'appello, hanno manifestato l'intenzione di aderire alla procedura conciliativa prevista dall'art. 10-ter della legge n. 103/2023, introdotto dalla legge n. 207/2024. Dopo un precedente rinvio disposto con ordinanza n. 4255/2025, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di rinvio, rappresentando che il procedimento conciliativo avviato a seguito della relativa istanza era ancora pendente nella fase di pre-istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 10-ter l. n. 103/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura conciliativa alla quale gli appellanti intendono aderire; l'ordinanza non ne interpreta ulteriormente il contenuto.

  • comma 554 l. n. 207/2024

    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

    La disposizione è indicata come norma introduttiva dell'art. 10-ter della legge n. 103/2023.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, sia stata avviata una procedura conciliativa rilevante per la definizione della controversia e tale procedura risulti ancora pendente, il giudice può accogliere l'istanza di rinvio dell'udienza di merito qualora non sia prevedibile la relativa tempistica.
  • Il rinvio della discussione motivato dalla pendenza di una procedura conciliativa non comporta la decisione sui motivi di ricorso o d'appello e lascia ferma la necessità di una successiva fissazione dell'udienza di discussione.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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