Ordinanza n. 1060/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 00118/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di rinvio, rilevando che il procedimento conciliativo era ancora pendente e che non era possibile prevederne la tempistica. Non ha deciso i motivi di appello né confermato o riformato la sentenza di primo grado. Ha rimesso al Presidente titolare della Sezione la fissazione della successiva udienza di discussione.
Atto impugnato: sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 118/2023
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia e, nel corso del giudizio d'appello, hanno manifestato l'intenzione di aderire alla procedura conciliativa prevista dall'art. 10-ter della legge n. 103/2023, introdotto dalla legge n. 207/2024. Dopo un precedente rinvio disposto con ordinanza n. 4255/2025, gli appellanti hanno reiterato l'istanza di rinvio, rappresentando che il procedimento conciliativo avviato a seguito della relativa istanza era ancora pendente nella fase di pre-istruttoria.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura conciliativa alla quale gli appellanti intendono aderire; l'ordinanza non ne interpreta ulteriormente il contenuto.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
La disposizione è indicata come norma introduttiva dell'art. 10-ter della legge n. 103/2023.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, sia stata avviata una procedura conciliativa rilevante per la definizione della controversia e tale procedura risulti ancora pendente, il giudice può accogliere l'istanza di rinvio dell'udienza di merito qualora non sia prevedibile la relativa tempistica.
- Il rinvio della discussione motivato dalla pendenza di una procedura conciliativa non comporta la decisione sui motivi di ricorso o d'appello e lascia ferma la necessità di una successiva fissazione dell'udienza di discussione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 113/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 114/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 894/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 899/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 900/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 2569/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →