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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni dell'ASP di Agrigento relative alla presa d'atto della conferma del nulla osta e al trasferimento della sede operativa di una struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata da Agrigento a Favara, nonché gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le deliberazioni dell'ASP di Agrigento con cui l'amministrazione ha preso atto di una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e del provvedimento di conferma del nulla osta al trasferimento della sede di un'altra struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata, disponendo la trasmissione degli atti all'Assessorato regionale della Salute, nonché la successiva deliberazione recante il trasferimento della sede operativa dai locali di Agrigento a nuovi locali siti nel Comune di Favara. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, il nulla osta al trasferimento e la nota relativa allo svolgimento dell'istruttoria. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso di merito, ma esamina esclusivamente il requisito cautelare del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, prima facie, del periculum in mora. Ha ritenuto che non fosse configurabile, allo stato, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati. In particolare, il pregiudizio non può essere fondato sulla paventata lesione di interessi pubblici dei quali la ricorrente non è titolare, trattandosi di interessi la cui tutela compete alle autorità pubbliche. Inoltre, il mero nocumento economico non è stato considerato irreparabile, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, è suscettibile di ristoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie. L'ordinanza non definisce il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta per l'assenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente riferibile alla sfera giuridica del richiedente.
  • Il periculum in mora non può essere fondato sulla lesione di interessi pubblici la cui titolarità e tutela competono alle autorità pubbliche e non al privato ricorrente.
  • Il mero pregiudizio economico, in quanto normalmente suscettibile di ristoro mediante risarcimento o altra forma di reintegrazione in caso di esito favorevole del giudizio, non integra di per sé un danno irreparabile ai fini cautelari.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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