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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15382/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la condanna per detenzione di stupefacenti (5,5 g di cocaina in 25 involucri e 41 g di hashish in 51 involucri) lamentando che la Corte d'appello non abbia ricondotto i fatti alla fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Primo motivo: violazione di legge per mancato riconoscimento della lieve entità ("piccolo spaccio"), considerando la ridotta circolazione di merce e denaro. Secondo motivo: richiesta di riclassificazione quantomeno per la cocaina alla luce della giurisprudenza e della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, con riferimento alla purezza (54%) e alla potenzialità di confezionamento in circa 18 dosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la motivazione della Corte di appello perché basata in modo esclusivo e non adeguatamente argomentato sul dato ponderale (definito "non modesto" per la cocaina e "considerevole" per l'hashish) senza valutare gli altri parametri rilevanti (numero di assuntori, rete di approvvigionamento, capacità di procurarsi droga stabilmente, modalità e durata dell'attività). Per tali ragioni ha qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1

    Norma che incrimina la detenzione e il traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato le censure relative alla misura della pena prevista per il comma 1 nel confronto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Fattispecie della lieve entità (piccolo spaccio). La Corte di cassazione ha affermato che la sua configurabilità richiede una valutazione concreta e complessiva di tutti gli indici (quantità, qualità, modalità, mezzi, circostanze, rete, numero di assuntori), non limitata al mero dato ponderale.

  • Corte di cassazione, Sez. U., n. 35737/2010

    Principio secondo cui il comma 5 può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività desumibile da parametri qualitativi e quantitativi e dalle altre circostanze; la sentenza fornisce coordinate per la valutazione caso per caso.

  • Corte costituzionale, sent. n. 179 del 2017

    Richiama la necessità di verificare ragionevolezza e proporzionalità della pena prevista dall'art. 73, comma 1, e sollecita il legislatore a raccordare la disciplina alle esigenze costituzionali; impone una interpretazione restrittiva e conforme dei limiti della fattispecie di lieve entità.

  • Corte costituzionale, sentenza menzionata n. 32 del 2014

    Richiamata dal ricorrente come parametro per valutare la rilevanza della purezza e delle dosi ottenibili, utile a sostenere la configurabilità della lieve entità quantomeno per la cocaina.

  • Corte di cassazione, Sez. U., n. 33040/2015 (Jazouli)

    Ribadisce che la commisurazione della pena deve essere affinata sui dati concreti del caso e non solo astrattamente; utile per valutare l'onda di discrezionalità del giudice sul punto.

  • Corte di cassazione, Sez. U., n. 51063/2018 (Murolo)

    Affermata l'irrilevanza automatica della diversità di sostanze: la presenza di sostanze diverse non esclude automaticamente la lieve entità; la valutazione è complessiva e caso per caso.

  • Corte di cassazione, Sez. 6, n. 13982/2018 (Lombino)

    Indica che la valutazione della offensività deve considerare capacità d'azione del soggetto, relazioni col mercato, entità movimentata nel tempo, numero di assuntori e rete organizzativa.

  • Corte di cassazione, Sez. 6, n. 45061/2022 (Restivo)

    Definizione di "piccolo spaccio": attività con minore portata, ridotta circolazione di merce e denaro, potenzialità di guadagni limitati; anche la detenzione di una provvista può rientrare nella nozione se non idonea a sostenere attività protratta.

  • Corte di cassazione, Sez. 6, n. 812/2022 (Caccavallo)

    Conferma che il dato quantitativo può prevalere solo se di tale rilevanza da assorbire tutti gli altri elementi; altrimenti è necessaria una valutazione complessiva.

Massime di principio

  • La configurabilità del comma 5 (lieve entità) va valutata caso per caso, con un giudizio complessivo che valorizzi quantità, qualità, purezza, modalità, strumenti, circostanze, rete e durata dell'attività.
  • Il dato ponderale non è di regola decisivo da solo: può essere determinante solo se così rilevante da assorbire tutti gli altri elementi.
  • La presenza di più tipi di sostanza non esclude automaticamente la lieve entità; occorre valutare l'impatto complessivo sull'offensività.
  • Il giudice deve motivare in modo concreto perché esclude la lieve entità, specificando elementi come numero di assuntori, capacità di approvvigionamento, prolungata attività di spaccio o rete organizzativa; una motivazione generica sul peso non basta e può determinare annullamento in Cassazione.
  • Se la fattispecie è ricondotta al comma 5, il procedimento va rinnovato per la rideterminazione della pena secondo i limiti più favorevoli all'imputato.

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