Ordinanza n. 725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 136/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto relativo all'occupazione di suolo pubblico comprendente un'alberatura e arredi collocati a meno di due metri
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di censura dedotti in appello; il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto, in via prima facie, che le questioni prospettate non fossero idonee a sostenere il fumus boni iuris. Quanto al periculum in mora, la controversia riguardava un'occupazione di suolo pubblico nella quale risultava inglobata un'alberatura, con arredi collocati a meno di due metri, in violazione dell'Allegato 15 del regolamento approvato con D.A.C. n. 17/2021.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando in sostanza il rigetto della tutela cautelare pronunciato dal TAR Lazio. Ha ritenuto insussistente, prima facie, un fumus boni iuris adeguatamente dimostrato dalle questioni dedotte dall'appellante. Inoltre, nel bilanciamento degli interessi relativo al periculum in mora, ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico di Roma Capitale alla tutela del decoro e della sicurezza urbana, rilevando la violazione della distanza minima prevista dall'Allegato 15 del regolamento comunale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
Allegato 15 del regolamento approvato con D.A.C. n. 17/2021
Prevede, secondo quanto rilevato nell'ordinanza, una distanza minima di due metri per gli arredi rispetto all'alberatura; la violazione di tale prescrizione è stata valorizzata nel bilanciamento cautelare degli interessi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la tutela non può essere accordata quando le questioni dedotte non risultino, a una valutazione prima facie, idonee a dimostrare il fumus boni iuris.
- Nel giudizio cautelare, il periculum in mora deve essere valutato mediante bilanciamento tra l'interesse privato alla sospensione dell'atto e l'interesse pubblico alla tutela del decoro e della sicurezza urbana.
- La violazione di una prescrizione regolamentare relativa alla distanza minima degli arredi dall'alberatura può concorrere a fondare la prevalenza dell'interesse pubblico nel bilanciamento cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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