Cassazione Penale, Ordinanza n. 10876/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, a seguito di rinuncia ai motivi di appello, aveva accolto un concordato sulla pena in relazione a più contestazioni ascritte all'imputato. Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) lamentava l'illegittimità della duplicazione della medesima condotta in due distinte rapine; 2) sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come furto con strappo e non come tentata rapina; 3) contestava il riconoscimento della continuazione interna tra la tentata rapina al supermercato e la tentata rapina al cliente; 4) deduceva l'illegittimità del riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze riproponevano questioni già rinunciate in appello e quindi precluse nel giudizio di legittimità, poiché la cognizione della Corte è limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia nel concordato ex art. 599-bis c.p.p., salvo il caso di pena illegale, qui non dedotto né ravvisato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti: erano state riproposte in cassazione censure attinenti alla responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, già oggetto di rinuncia in appello nell'ambito del concordato sulla pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la cognizione del giudice di legittimità resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia; sono inammissibili i motivi di ricorso che ripropongano questioni rinunciate, salvo l'ipotesi di pena illegale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non sono proponibili censure che riproducano motivi ai quali l'imputato abbia rinunciato in sede di merito.
- L'accordo delle parti sul concordato in appello delimita l'oggetto del controllo di legittimità: la Corte di cassazione può conoscere soltanto dei motivi residui e non rinunciati.
- La riproposizione in cassazione di questioni attinenti alla responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto, alla continuazione o alla recidiva, quando tali questioni siano state coperte da rinuncia ai motivi di appello, determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'eccezione alla preclusione riguarda la sola pena illegale, che consente il sindacato di legittimità anche in presenza di concordato in appello.
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