Cassazione Civile, Ordinanza n. 33427/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato rituale rinuncia ai rispettivi ricorsi, con accettazione della controparte. La Corte ha preso atto della ritualità delle rinunce e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in conformità all'accordo tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro, ipotecaria e catastale su un contratto stipulato con una società concessionaria di rete elettrica. L'Ufficio aveva riqualificato il contratto, ritenuto dalla contribuente una locazione/affitto, come atto costitutivo di un diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. La contribuente aveva impugnato l'atto avanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non decisive le clausole valorizzate dall'Ufficio e richiamando la possibilità, nel contratto di locazione, di addizioni e spese straordinarie a carico del conduttore. In cassazione, l'Agenzia denunciava la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986 e di varie norme codicistiche, sostenendo che il contratto avesse prodotto effetti tipici della concessione del diritto di superficie, incompatibili con la locazione. La società contribuente, con ricorso incidentale, lamentava la violazione delle norme processuali e sostanziali sul giudicato, assumendo che fosse passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado sulla nullità dell'atto per totale carenza di motivazione, non specificamente impugnato dall'Ufficio.
Norme richiamate
richiamato come norma da applicare per la qualificazione giuridico-tributaria dell'atto ai fini dell'imposta di registro
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente principale in tema di diritto di superficie
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente principale in tema di diritto di superficie
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente principale in tema di autonomia contrattuale
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente principale in tema di locazione
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente principale in tema di locazione
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente principale in tema di locazione
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente principale in tema di locazione
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente principale in tema di locazione
richiamato nel motivo incidentale sulla necessità di specifica impugnazione in appello
richiamato nel motivo incidentale in tema di giudicato
richiamato nel motivo incidentale in tema di giudicato interno
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per entrambi i motivi di ricorso
richiamato quale base della rinuncia al ricorso in cassazione
applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia rituale
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità.
- In presenza di rinuncia reciproca ai ricorsi principale e incidentale, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e può disporre la compensazione delle spese secondo l'accordo tra le parti.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure proposte, sicché restano prive di decisione le questioni sulla qualificazione civilistica dell'atto e sul giudicato interno eventualmente dedotto.
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