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Ordinanza

Ordinanza n. 766/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio n. 1657/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi d’appello né l’atto amministrativo originariamente impugnato. Il giudizio cautelare ha riguardato la sussistenza di elementi di fondatezza dell’appello e la manifesta illogicità o irragionevolezza delle valutazioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo e della sentenza di primo grado, anche alla luce della verificazione svolta nel giudizio davanti al TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che l’appello non fosse assistito da significativi elementi di fondatezza. In particolare, le valutazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e della sentenza di primo grado non sono apparse manifestamente illogiche o irragionevoli, anche considerando l’attività di verificazione espletata nel giudizio di primo grado. Ha quindi respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, a una cognizione sommaria, l’appello non presenti significativi elementi di fondatezza.
  • Le valutazioni amministrative e giurisdizionali di primo grado non giustificano l’accoglimento della domanda cautelare quando non risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
  • Gli esiti di una verificazione svolta nel giudizio di primo grado possono essere valorizzati nella valutazione cautelare dell’appello, ai fini del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenzaDifetto di motivazione

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