Cassazione Penale, Sentenza n. 25330/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto aggravato (consumato e tentato) in danno della zia anziana, deducendo: (I) violazione procedurale per la tardiva comunicazione (14/01/2021) delle conclusioni scritte del Procuratore Generale per l'udienza del 22/01/2021 in violazione dell'art. 23 DL 149/2020, con mancata motivazione della sentenza su tale punto; (II) vizio di motivazione e violazione di legge per ritenere la responsabilità penale sulla base di ragionamenti presuntivi, sulle dichiarazioni dei congiunti e sui filmati di videosorveglianza che, secondo il ricorso, non dimostrerebbero la materiale appropriazione del denaro e al più configurerebbero tentato furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la tardiva trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero, nel giudizio d'appello celebrato con contraddittorio scritto secondo l'art. 23-bis DL 28.10.2020 n.137, non integri automaticamente violazione del diritto di difesa: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio che qui non è stato indicato. Sul secondo motivo ha rilevato che il motivo era generico, aspecifico e reiterativo di censure già respinte in appello; la Corte territoriale aveva fornito adeguata e motivata ricostruzione dei fatti (modus operandi riscontrabile nei filmati, testimonianze e rinvenimento di banconote sequestrate contrassegnate nel giorno dell'arresto), e la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti ma solo verificare la logica e la coerenza della motivazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati nel motivo di ricorso come norme procedurali, ma la Corte non li considera determinanti: la censura sulla tardiva comunicazione delle conclusioni non è stata dimostrata produrre un concreto pregiudizio ai sensi della giurisprudenza sul diritto di difesa.
art. 23 DL 149/2020
Evidenziato dal ricorrente come norma violata per la tardiva comunicazione delle conclusioni del PG; la Corte osserva che la violazione formale non comporta automaticamente nullità o vizio se non è provato un pregiudizio concreto.
art. 23-bis DL 28/10/2020 n.137 (conv. con modificazioni, legge 18/12/2020 n.176)
Norma regolante il contraddittorio scritto in appello in epoca Covid; la Corte la interpreta nel senso che la mancata trasmissione immediata delle conclusioni del pubblico ministero non integra di per sé violazione del diritto di difesa salvo concreto danno alla difesa.
Richiamato per affermare che nel giudizio di cassazione è il difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori che, per legge, è il domiciliatario della parte; la mancata notifica a un difensore non abilitato non fondata l'eccezione.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento alla limitazione del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la logica e la coerenza della motivazione ma non procede a una rivalutazione del merito o a una "rilettura" dei fatti.
Massime di principio
- La tardiva comunicazione di atti o conclusioni in sede d'appello non costituisce automaticamente motivo di annullamento: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alle ragioni della difesa.
- In cassazione non è ammessa la mera riproposizione di censure già trattate e motivatamente respinte in appello; il ricorso deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
- Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato al controllo della logicità e della coerenza della motivazione; non può rivedere la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
- Prove indirette quali filmati e dichiarazioni di congiunti possono essere ritenute idonee se inserite in un quadro probatorio coerente e integrate da elementi aggiuntivi (es. banconote contrassegnate rinvenute al momento dell'arresto).
- Per esercitare il mandato in Cassazione il difensore deve essere abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; notifiche effettuate a difensori privi di tale abilitazione non generano automaticamente nullità o pregiudizio.
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