Sentenza n. 4555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10833/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria 2022 dei contributi alle emittenti televisive locali e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la graduatoria 2022 per l'assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali a carattere commerciale previsti dal d.P.R. n. 146/2017. Il decreto ministeriale impugnato aveva applicato il cosiddetto scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il restante 5% alle emittenti collocate dalla centunesima posizione. Il ricorso di primo grado sosteneva che l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017 fosse stato annullato dalle precedenti sentenze del Consiglio di Stato e che l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 avesse legificato il regolamento soltanto per l'annualità 2019, senza incidere sulle annualità successive. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo illegittima l'applicazione dello scalino nel 2022 e ordinando la rideterminazione dei contributi mediante distribuzione dell'intero stanziamento in proporzione ai punteggi. Gli appellanti hanno dedotto, in sintesi, che l'art. 4-bis avesse operato un rinvio recettizio integrale al d.P.R. n. 146/2017, elevandone tutte le disposizioni al rango legislativo; che la legificazione avesse efficacia stabile e non limitata al 2019; che le precedenti sentenze del Consiglio di Stato non potessero incidere su una disciplina ormai primaria; e che il sindacato sulla legittimità della disciplina spettasse alla Corte costituzionale. È stata inoltre richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, successiva alla rimessione disposta dalla Sezione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli ai sensi dell'art. 96 c.p.a. e li ha accolti, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. La decisione si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, secondo cui l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 ha operato un rinvio recettizio integrale al d.P.R. n. 146/2017, mediante la formula secondo cui il regolamento deve intendersi integralmente riportato. Tale rinvio ha prodotto la novazione della fonte, elevando al rango primario tutte le norme regolamentari, compreso l'art. 6, comma 2, relativo allo scalino preferenziale. La legificazione non è stata limitata all'annualità 2019, ma ha avuto carattere stabile e ha prodotto effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018, ossia dal 22 settembre 2018. Ne consegue che il decreto ministeriale del 21 dicembre 2022, applicando lo scalino preferenziale, era conforme a una disciplina di rango primario. Il giudice amministrativo non poteva quindi sindacare direttamente la legittimità di tale disciplina, riservata alla Corte costituzionale. Le precedenti sentenze del Consiglio di Stato, che avevano annullato la norma regolamentare, coprivano l'illegittimità soltanto fino alla sua legificazione e non impedivano l'applicazione della norma successivamente elevata a rango legislativo. Le questioni di legittimità costituzionale erano state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità della questione e dell'intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 4-bis d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108
da intendersi qui integralmente riportato
La disposizione ha operato un rinvio recettizio integrale al d.P.R. n. 146/2017, determinando la legificazione di tutte le norme regolamentari in esso contenute e la novazione della fonte.
Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi alle emittenti locali; le relative norme sono state elevate al rango primario dall'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018.
art. 6, comma 2, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146
La disposizione sullo scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle successive, è divenuta norma di rango primario per effetto della legificazione integrale.
Consente la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato per la motivazione mediante riferimento alla precedente sentenza della Sezione avente ad oggetto la medesima questione.
Richiamato indirettamente nell'ambito della rimessione della questione all'Adunanza plenaria? Nessuna applicazione decisoria risulta dal testo; non costituisce norma decisiva della presente sentenza.
Massime di principio
- Il rinvio legislativo integrale a uno specifico regolamento, accompagnato dalla formula secondo cui il regolamento deve intendersi integralmente riportato, ha carattere recettizio e determina la novazione della fonte: tutte le norme regolamentari richiamate acquistano rango primario.
- Quando la legge eleva integralmente a rango primario una disciplina regolamentare, la legificazione produce effetti stabili dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, salvo che il legislatore abbia espressamente delimitato temporalmente tale effetto.
- Il giudicato amministrativo che abbia annullato una norma regolamentare copre l'illegittimità della disciplina soltanto fino alla successiva legificazione della stessa; non può impedire l'applicazione della norma che, per effetto della legge, abbia assunto rango primario.
- Il giudice amministrativo non può disapplicare o annullare direttamente una disposizione avente forza di legge applicata dall'amministrazione; il sindacato sulla sua legittimità spetta alla Corte costituzionale secondo le forme previste dall'ordinamento.
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