Ordinanza n. 2975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00147/2026, resa tra le parti, avente ad oggetto misure necessarie e funzionali alla cessazione immediata dello scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contaminate da PFAS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche n. 147/2026 di rigetto della domanda cautelare relativa alle misure per la cessazione immediata dello scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contaminate da PFAS
Esito
Favorevole al resistente (società appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio concernente le misure necessarie e funzionali alla cessazione immediata dello scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contaminate da PFAS. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'appellante contestava, in particolare, l'efficacia delle opere concordate — rifacimento del tratto fognario e della vasca di laminazione — sostenendo che esse avrebbero potuto risultare inefficaci e vanificare l'investimento economico effettuato. L'appello cautelare è stato esaminato ai sensi dell'art. 62 c.p.a. senza che il testo esponga ulteriori specifici motivi di censura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. L'udienza di merito era già fissata dal TAR per il 16 novembre 2026, sicché non emergeva una necessità cautelare collegata ai tempi della decisione. Inoltre, l'esecuzione anticipata dei lavori di rifacimento del tratto fognario e della vasca di laminazione risultava giustificata dall'urgenza di prevenire l'aggravamento dell'inquinamento da PFAS. Le misure provvisorie già adottate — incapsulamento e sostituzione delle coperture, nonché intercettazione e smaltimento delle acque di prima pioggia in apposite cisterne — consentivano soltanto una mitigazione del rischio. Nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente l'esigenza di tutela ambientale rispetto al pregiudizio economico prospettato dall'appellante, considerato allo stato meramente ipotetico quanto all'inefficacia delle opere. La società appellante è stata condannata a rifondere alla società appellata le spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale per l'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, il periculum in mora può essere escluso quando l'udienza di merito sia già stata fissata in tempi ravvicinati e non sia dimostrata l'esigenza di una tutela interinale ulteriore.
- Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di prevenire l'aggravamento di una situazione di contaminazione ambientale può prevalere sul pregiudizio economico prospettato dal privato, quando quest'ultimo sia meramente ipotetico e il rischio ambientale sia concreto e imminente.
- La temporanea efficacia solo mitigatoria delle misure provvisorie adottate non esclude l'urgenza di realizzare opere definitive o strutturali dirette a prevenire l'aggravamento dell'inquinamento ambientale.
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