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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04966/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità, deducendo un vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si limita a riprodurre in modo pedissequo le censure già formulate in appello e già disattese, senza offrire una critica argomentata specifica alla decisione impugnata. La sentenza di merito aveva ritenuto provato il delitto presupposto sulla base di plurimi elementi, anche esterni alla denuncia della persona offesa, valorizzando in particolare che l'imputato era stato sorpreso mentre caricava attrezzi e pneumatici sull'autovettura condotta da un altro soggetto, in prossimità del magazzino, e che la refurtiva era stata recuperata da un punto occultato nella vegetazione a distanza compatibile con l'intervento dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrono i presupposti, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla motivazione della sentenza di merito deve avere una funzione confutativa autonoma e non può consistere in censure solo apparenti o generiche.
  • La Corte di cassazione può ritenere manifestamente infondato o inammissibile il motivo quando la motivazione di merito si fondi su plurimi elementi convergenti, anche esterni alla denuncia della persona offesa, e il ricorso non indichi reali vizi logici o giuridici della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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