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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05404/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia originaria nasce dall'escussione di una polizza fideiussoria nell'ambito di un rapporto con una regione pubblica. In primo grado il tribunale aveva accolto la pretesa creditoria, ritenendo efficace una appendice del 30 settembre 2002 che aumentava l'importo garantito da euro 122.866,00 a euro 409.550,32 e prorogava la scadenza della polizza; la corte d'appello aveva confermato. I soccombenti avevano poi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, l'inesistenza della seconda fideiussione/appendice per mancata sottoscrizione. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile quel ricorso per doppia conforme e per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Con il successivo ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., i ricorrenti hanno sostenuto che l'ordinanza di inammissibilità fosse viziata da errore di fatto, perché la Corte non avrebbe percepito un documento depositato che dimostrerebbe la mancata sottoscrizione dell'appendice e non avrebbe considerato che tale profilo sarebbe stato già dedotto in appello. La Corte ha però rilevato che il ricorso per revocazione era confuso e privo di chiara esposizione dei fatti di causa, e comunque inammissibile perché l'errore dedotto non era decisivo: l'ordinanza revocanda si fondava infatti su due autonome rationes decidendi, e l'impugnazione colpiva solo quella relativa all'art. 366, n. 6, c.p.c., lasciando intatta la ratio della doppia conforme, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non rispettasse il requisito di chiarezza dell'esposizione dei fatti e, soprattutto, che il preteso errore di fatto non fosse decisivo, perché l'ordinanza precedente era sorretta da una duplice autonoma ragione di inammissibilità e la revocazione non aveva attinto una di esse. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese del giudizio e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei rigorosi limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., con riferimento agli atti interni al giudizio di legittimità e alla sola pronuncia revocanda.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione dei fatti di causa, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione, sia immediatamente rilevabile dagli atti e sia decisivo, cioè idoneo a determinare un diverso contenuto della decisione.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali; la sua mancanza rende l'atto inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con localizzazione processuale tale da consentire il controllo della censura senza ricerche aliunde.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non è deducibile contro una sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti (c.d. doppia conforme).

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le memorie sono state depositate nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto per mera falsa percezione, senza che quel fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e l'errore sia immediatamente percepibile dagli atti di causa.
  • Non integra errore revocatorio ciò che attiene all'interpretazione, alla valutazione delle prove o alla ricostruzione giuridica della fattispecie: la revocazione non può trasformarsi in un riesame del merito o in un surrogato dell'impugnazione ordinaria.
  • Ai fini della revocazione delle decisioni di legittimità, l'errore deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di cassazione e colpire direttamente la pronuncia della Corte, non errori ascrivibili alle decisioni di merito.
  • L'errore dedotto in revocazione deve essere decisivo: se la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, l'impugnazione che ne colpisca solo una non è idonea a ottenere la revoca della pronuncia.
  • Il ricorso in cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i documenti rilevanti, con precisa collocazione processuale, altrimenti è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro la sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado sulla base degli stessi fatti e delle stesse ragioni decisorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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