Sentenza del 28/02/2017 n. 5111 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato a tassazione, per il periodo d’imposta 2001, una plusvalenza non dichiarata derivante dalla vendita dell’intera proprietà di un terreno edificabile per 150.000 euro. Il valore della cessione era stato rettificato sulla base di una stima dell’Agenzia del Territorio; la plusvalenza era stata calcolata sottraendo al prezzo di vendita il valore di acquisto rivalutato e la quota riferibile al terreno assoggettato a espropriazione. La CTR del Lazio, accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione di primo grado e confermato la legittimità dell’avviso di accertamento. P.M. ha impugnato tale sentenza per cassazione con due motivi: il primo denunciava, tra l’altro, violazione del divieto di domande nuove in appello, giudicato interno, ultrapetizione e omessa valutazione di documenti; il secondo lamentava una contraddizione nella decisione della CTR sul potere di determinare il tributo nel merito e contestava il calcolo, anche rispetto all’estensione del terreno espropriato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: cumulava censure eterogenee riconducibili a diversi vizi di cassazione e non rispettava il principio di autosufficienza, perché non riproduceva gli atti necessari a verificare le doglianze (tra cui l’appello dell’Ufficio, la sentenza di primo grado e la documentazione asseritamente non valutata). Il secondo motivo è stato rigettato perché non vi era contraddizione tra l’affermazione del potere del giudice tributario di esaminare e quantificare la pretesa e la successiva conferma dell’accertamento dopo la valutazione degli atti e delle contestazioni. Le censure sull’estensione del terreno espropriato miravano inoltre a ottenere una revisione del merito e risultavano formulate in modo non autosufficiente. P.M. è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Innanzi tutto va ricordato che nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3, e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili.
Il ricorso per cassazione non può sovrapporre, in modo indistinto, censure riconducibili a differenti motivi di impugnazione né prospettare la medesima questione attraverso profili incompatibili.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre formulare motivi distinti e coerenti con le specifiche categorie di vizi previste dalla legge: la sovrapposizione di censure eterogenee può determinarne l’inammissibilità.
- Chi denuncia violazioni processuali o omessa valutazione di atti deve indicare e riprodurre nel ricorso gli elementi documentali necessari a verificare la censura; non basta descriverli o interpretarli in modo generico.
- La denuncia di giudicato interno o di ultrapetizione richiede di riportare gli atti processuali e le decisioni rilevanti, così che la Corte possa controllare se il giudicato si sia formato e se vi sia stata una pronuncia oltre i limiti della domanda.
- Il giudice tributario può esaminare nel merito la pretesa e confermare l’atto impositivo dopo aver valutato gli elementi di calcolo e le contestazioni: tale esito non è contraddittorio per il solo fatto che il giudice abbia riconosciuto di poter quantificare il tributo.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti; le contestazioni che mirano a rimettere in discussione il merito e che, inoltre, non sono autosufficienti possono essere dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 1712 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5078 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5081 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5082 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5083 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5097 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →