Cassazione Penale, Sentenza n. 00015/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei presunti proventi di reato (evasione IVA e IRES e indebita compensazione di crediti d'imposta) sostenendo che il Tribunale del riesame aveva violato l'obbligo di motivazione in relazione al requisito del "periculum in mora": a loro avviso il Tribunale aveva impropriamente equiparato l'incapienza patrimoniale al pericolo di dispersione dei beni (confondendo profili propri del fumus con quelli del periculum) e aveva reso una motivazione meramente apparente e apodittica, senza valutare adeguatamente le prove e gli elementi offerti dalla difesa (es. atti di adesione/accertamento, incassi successivi sul conto sociale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, nel giudicare il rinvio, avesse fornito una motivazione sufficiente e coerente sul periculum in mora: ha rilevato che i valori patrimoniali nella disponibilità degli indagati e della società erano nettamente inferiori all'entità del profitto confiscabile (quindi gli indagati erano incapienti rispetto alla futura confisca) e ha considerato, come indice soggettivo collegato al periculum, la storiografia di comportamenti fraudolenti finalizzati all'elusione fiscale. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti o non decisivi gli elementi difensivi richiamati (procedura di adesione, somme confluite in conto dopo il sequestro) e ha confermato che il Tribunale si era confrontato con i principi giurisprudenziali rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Richiamato come norma sostanziale in relazione ai reati tributari contestati (evasione IVA e IRES mediante fatture per operazioni inesistenti) a fondamento del profitto di reato oggetto di sequestro.
art. 10‑quater D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Richiamato per la fattispecie dell'indebita compensazione di crediti d'imposta derivanti da operazioni inesistenti; i crediti così utilizzati hanno inciso sull'entità del profitto reclamato per la confisca.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: richiede motivazione anche sul periculum in mora; la Corte ha richiamato l'onere di motivare le ragioni per cui la confisca va anticipata rispetto al giudizio definitivo.
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice del riesame e all'onere motivazionale nel confermare o revocare il sequestro; la Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia adeguatamente confrontato con tali obblighi.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella cornice delle censure sul vizio di motivazione; la Corte ha valutato che non sussisteva un difetto radicale della motivazione.
Richiamato tra le norme processuali invocate per censurare il provvedimento; la Corte ha dichiarato infondate le censure rilevando che l'esposizione argomentativa era congrua.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; applicata per valutare se il vizio denunciato rientrasse nelle previsioni di ammissibilità (violazione di legge/mancanza di motivazione).
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali concernenti la motivazione; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato rispettasse i requisiti minimi di coerenza e completezza.
art. 27, comma 2 Cost.
Richiamato in connessione con la garanzia di responsabilità personale e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti limitativi della libertà o dei diritti patrimoniali; la Corte ha ritenuto rispettati i principi costituzionali invocati.
art. 6 par. 2 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
Richiamato in rapporto al diritto a un processo equo e all'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione dei principi di ragionevolezza e comprensibilità della motivazione.
Sez. U., sent. n. 36959 del 24/06/2021 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata in tema di motivazione del periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il giudice deve indicare le ragioni per cui la confisca non può essere rimandata alla decisione definitiva; il Tribunale del riesame si è conformato a questi principi.
Cass. Sez. 3, sent. n. 14439 del 05/02/2025 (sentenza rescindente)
"l'apparato argomentativo che sorregge la misura, con riferimento al periculum in mora, elude l'obbligo di motivazione gravante sul giudice"
Sentenza che aveva annullato una precedente ordinanza per carenza di motivazione sul periculum; il rinvio ha imposto al Tribunale del riesame di fornire una motivazione più dettagliata, cosa che secondo la Corte di Cassazione è avvenuta nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concreta sul periculum in mora: il giudice deve spiegare perché la confisca non può essere rimandata alla decisione definitiva.
- L'incapienza patrimoniale rispetto all'ammontare della confisca può essere un elemento grave a favore del periculum, ma l'uso esclusivo e automatico di questo parametro va contestualizzato con altri indici (comportamento antecedente, rischio di trasferimento o occultamento) e motivato.
- La propensione soggettiva dell'indagato a eludere obblighi fiscali (elementi di frode documentale) può integrare un indice soggettivo del periculum, purché il giudice colleghi esplicitamente tale indice al rischio concreto di dispersione del patrimonio.
- In sede di impugnazione in Cassazione i vizi ammessi sono principalmente quelli di legge e i difetti motivazionali radicali: la Corte non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- La difesa, per contrastare un sequestro fondato su incapienza e rischi di elusione, deve offrire elementi concreti e riscontrabili (documentazione contabile, traccia di incassi, atti amministrativi che riducano la portata del profitto) e non meri rilievi formali.
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