Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31626/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi privi di specificità e non correlati alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione di merito deducendo due censure: da un lato il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, dall’altro il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che i motivi erano formulati in termini non consentiti, perché risolti in mere doglianze di fatto e, inoltre, riproduttivi di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche congrue e specifiche.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata negata dal giudice di merito; la Corte di cassazione rileva che il diniego era stato adeguatamente motivato.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è specifico solo se si confronta realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; non basta riproporre censure di merito già esaminate e disattese.
  • La genericità del motivo non coincide soltanto con l’indeterminatezza testuale, ma comprende anche il difetto di correlazione tra le ragioni della decisione censurata e quelle poste a base dell’impugnazione.
  • Quando la doglianza in cassazione si risolve in una contestazione di fatto e non si confronta con la motivazione del giudice di merito, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
  • Il diniego dello stato di necessità o della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente censurato in cassazione con mere affermazioni assertive, occorrendo una critica puntuale della motivazione che lo ha escluso.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCause di non punibilità
RamiParte generale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.