Cassazione Penale, Ordinanza n. 40186/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
I ricorrenti, estranei al procedimento penale definito con sentenza irrevocabile, impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello che, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione disposto nei confronti dei danti causa in relazione all'unità immobiliare di cui essi erano condomini/proprietari. Con un unico motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, evocando gli artt. 2, 3 e 97 Cost. e l'art. 8 CEDU. Il punto decisivo era però l'assenza, nell'atto, della procura speciale conferita al difensore del terzo interessato.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Richiama il principio secondo cui, nel caso di impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato in mancanza di procura speciale, l'impugnazione è inammissibile; estende tale regola anche al procedimento esecutivo, nel quale il difensore del terzo, portatore di interessi meramente civilistici, può proporre richieste di restituzione di beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Poiché i ricorrenti non avevano allegato tale procura speciale all'avv. difensore, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale di censura, senza specifica applicazione da parte della Corte
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale di censura, senza specifica applicazione da parte della Corte
art. 97 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale di censura, senza specifica applicazione da parte della Corte
art. 8 CEDU
richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale di censura, senza specifica applicazione da parte della Corte
la richiesta del terzo interessato nel procedimento di esecuzione è proponibile dal difensore solo se munito di procura speciale
indica il rito di trattazione dei ricorsi, che la Corte applica al caso
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, titolare di un interesse meramente civilistico, può proporre istanze o impugnazioni relative alla restituzione di beni sequestrati o confiscati soltanto se munito di procura speciale.
- In mancanza della procura speciale del terzo interessato, l'impugnazione proposta dal difensore è inammissibile.
- La deduzione di parametri costituzionali o convenzionali non vale a superare il difetto originario di legittimazione processuale derivante dall'assenza della procura speciale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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