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Ordinanza

Ordinanza n. 2092/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione di rigetto dell’istanza di ammissione alla massa passiva, nonché il relativo preavviso di diniego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha impugnato il rigetto dell’istanza di ammissione alla massa passiva, presentata per complessivi euro 1.744.079,06. La controversia riguarda l’individuazione del soggetto competente, nell’ambito della gestione ordinaria o della gestione straordinaria, a trattare il saldo passivo della cassa vincolata del Comune in relazione agli atti e ai fatti di gestione verificatisi sino al 31 dicembre 2018. La componente quasi integrale della pretesa riguarda il saldo negativo del conto vincolato PRUSST, relativo a risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del programma “PRUSST Valdemone”, non utilizzate entro la scadenza del programma. Le parti concordano che il diritto alla restituzione delle somme spetterebbe al Ministero. L’Organo Straordinario di Liquidazione ha chiesto l’intervento del Ministero quale titolare dell’interesse alla restituzione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né in rito né nel merito, riservando ogni determinazione. Ha ritenuto che la decisione possa incidere sulla posizione del Ministero, poiché la misura della soddisfazione del suo eventuale credito potrebbe variare a seconda che il credito sia trattato nell’ambito della gestione ordinaria o straordinaria. Ha quindi ordinato, ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a., la chiamata in causa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Comune ricorrente deve notificare al Ministero il ricorso e l’ordinanza entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, se anteriore, e depositare la prova del perfezionamento della notifica nei successivi quindici giorni. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare la chiamata in causa del soggetto la cui posizione possa essere incisa dalla decisione, assicurando lo svolgimento del giudizio nei suoi confronti.

Massime di principio

  • Quando la decisione amministrativa può incidere in modo non neutrale sulla posizione di un soggetto estraneo al giudizio, il giudice amministrativo può ordinarne la chiamata in causa ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a.
  • La chiamata in causa deve essere disposta anche quando la partecipazione del terzo sia necessaria per consentire una decisione pienamente efficace rispetto alla sua posizione sostanziale, senza anticipare la soluzione delle questioni di rito o di merito.
  • Nell’ordinare la chiamata in causa, il giudice può imporre alla parte ricorrente termini perentori per la notificazione del ricorso e del provvedimento e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica, rinviando la trattazione a una successiva udienza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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