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Sentenza

Sentenza del 07/01/2022 n. 2 - Comm. Trib. II grado di Trento

IRAP - Ortodontista presso studi professionali di dentisti - Autonoma organizzazione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha accolto il ricorso: è escluso il presupposto impositivo IRAP perché non sussiste l'elemento dell'"autonoma organizzazione". Il professionista possiede soltanto i mezzi essenziali, non ha dipendenti né una struttura propria e non utilizza la collaborazione dei dentisti per accrescere l'attività produttiva, dunque non ricorre la fattispecie prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'assoggettamento a IRAP: l'Amministrazione aveva ritenuto che il professionista fosse soggetto all'IRAP per presunta 'autonoma organizzazione' dell'attività. Il ricorrente ha contestato l'assunto sostenendo di disporre solo dei beni strettamente necessari, di non avere personale dipendente, di non avere studio proprio e di svolgere l'attività esclusivamente presso studi di dentisti senza avvalersi della loro collaborazione per incrementare la produzione.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997

    La norma richiede per l'IRAP un'attività svolta con autonoma organizzazione; la decisione interpreta che l'autonoma organizzazione riguarda l'impiego di mezzi coordinati (personale, strutture o organizzazione duratura) volti ad incrementare la capacità produttiva. La semplice disponibilità dei beni strettamente necessari e lo svolgimento dell'attività presso terzi senza soggezione organizzativa non integra il presupposto impositivo.

Massime di principio

  • L'IRAP si applica ai professionisti solo se sussiste una 'autonoma organizzazione' — cioè una struttura organizzativa stabile (personale dipendente, collaboratori coordinati in modo organizzato, strumenti/strutture oltre il minimo indispensabile) finalizzata all'attività produttiva.
  • Il professionista che opera esclusivamente con i propri strumenti essenziali, senza dipendenti e senza uno studio proprio, anche se presta attività in studi altrui, di norma non è soggetto a IRAP.
  • La presenza occasionale di spazi condivisi o l'uso della sede di altri professionisti non determina di per sé autonoma organizzazione: rileva l'effettiva responsabilità e coordinamento dell'attività produttiva.
  • Spetta all'Amministrazione finanzaria l'onere di provare l'esistenza di elementi concreti di autonoma organizzazione; mere deduzioni teoriche non sono sufficienti.
  • In caso di dubbi pratici, occorre valutare fattori come: esistenza di rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni continuative e coordinate, personale che svolge funzioni organizzative, strumenti/sede propri e stabile, o iniziative volte ad ampliare l'attività mediante terzi.

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